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Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Testo in vigore al

Art. 173

1. Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piu' grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.

Art. 174

1. Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, puo' sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

Titolo IV. Diritto demaniale

Art. 175

1. Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di una opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.

2. L'ammontare del diritto demaniale e' determinato con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

3. La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, e' attribuita all'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'Ente suddetto per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

Art. 176

1. Il diritto demaniale e' dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale e' determinato nella meta' di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale.

Art. 177

1. Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore, a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non e' superiore a lire 10, tale diritto e' ridotto al 2 per cento.

2. Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto e' ridotto alla meta'.

Art. 178

1. Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

2. Il diritto e' corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.

Art. 179

1. La corresponsione del diritto previsto nell'articolo 177 puo' essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le Associazioni sindacali interessate.

Titolo V. Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Art. 180

1. L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata in via esclusiva all'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.).

2. Tale attivita' e' esercitata per effettuare:

  1. 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

  2. 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

  3. 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

3. L'attivita' dell'ente si esercita altresi' secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

4. La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

5. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalita' della ripartizione sono determinati dal regolamento.

6. Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita' e' conferito all'Ente italiano per il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

7. I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E.I.D.A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

Art. 181

1. Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, l'Ente italiano per il diritto di autore puo' esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

2. L'ente puo' assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Art. 182

1. L'Ente italiano per il diritto di autore e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

2. Il suo statuto e' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 183

1. L'esercizio della attivita' per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, e' sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

2. A tale autorizzazione non e' sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

3. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

4. L'esercizio della attivita' di collocamento e' soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Art. 184

1. Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.

2. L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

3. All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.

Titolo VI. Sfera di applicazione della legge

Art. 185

1. Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.

2. Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

3. Puo' essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 186

1. Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

2. Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocita' o di parita' di trattamento, detto patto e' interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.2

Art. 187

1. In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui e' cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

2. Se lo straniero e' apolide o di nazionalita' controversa, la norma del comma precedente e' riferita allo stato nel quale l'opera e' stata pubblicata per la prima volta.2

Art. 188

1. L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, e' accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

2. La durata della protezione dell'opera straniera non puo' in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui e' cittadino l'autore straniero.

3. Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera e' sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

4. Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalita', di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalita' qualsiasi, l'opera straniera e' sottoposta in Italia a formalita' equivalenti determinate col decreto Reale.

5. Il decreto Reale puo' altresi' sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalita' o condizioni.2

Art. 189

1. Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

2. In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.2

Titolo VII. Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Art. 190

1. E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

2. Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Art. 191

1. Il Comitato e' composto:

  1. a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;

  2. b) dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

  3. c) di un rappresentante del P.N.F.;

  4. d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa Italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni e di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

  5. e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell'Ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed artistica;

  6. f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonche' di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

  7. g) del presidente dell'Ente italiano per il diritto di autore;

  8. h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.

Art. 192

1. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sara' richiesto dal Ministro stesso.

Art. 193

1. Il Comitato puo' essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.

2. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del Comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

3. Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del Comitato, puo' invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.