Sez. 6, Ordinanza n. 2752 del 09/12/1977 Cc. (dep. 17/01/1978) Rv. 137669 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOZIONE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALORE PROBATORIO - FATTISPECIE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOZIONE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALORE PROBATORIO - FATTISPECIE.*
In Mancanza di prova contraria in ordine al rapporto di convivenza tra il consegnatario e il destinatario di un atto, attestato dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione deve considerarsi ritualmente eseguita, in quanto la 'convivenzà non ha per necessario presupposto un rapporto di parentela o di coniugio riconosciuto dall'ordinamento giuridico. (nella specie l'atto era stato consegnato a mani di persona qualificatasi come 'fidanzata del ricorrentè).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)