Sez. U - , Ordinanza n. 16458 del 30/07/2020 (Rv. 658629 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Regolamento di giurisdizione - Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo - Giudicato esterno - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale e di spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, qualora la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto l'efficacia esterna del giudicato civile di condanna di un Comune al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento in favore dei proprietari di una cava utilizzata dall'ente come discarica di rifiuti solidi sulla base di un accordo verbale mai formalizzato in una convenzione, riconoscendo portata di "res iudicata" all'implicita statuizione dell'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario derivante dal giudicato sulla natura privatistica del rapporto intercorso e sulla carenza di esercizio di potere).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)