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Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002 (Rv. 556343 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Decadenza per causa non imputabile alla parte - Disciplina ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità alle decadenze verificatisi in sede di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556343-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., riferita alla parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 183 e 184 del codice di rito per causa ad essa non imputabile, è applicabile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria del giudizio di primo grado, e non anche a quelle verificatisi in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)