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Sez. 2, Sentenza n. 9293 del 20/04/2006 (Rv. 592536 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO NON SUL CONFINE - ONERI - INTERPELLO DEL VICINO | Finalità - Implicita inclusione nella domanda di comunione del muro - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Esplicita proposizione unitamente a detta domanda - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592536-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO NON SUL CONFINE - ONERI - INTERPELLO DEL VICINO

Il preventivo interpello, richiesto dall'art. 875, comma secondo, Cod. Civ. Al fine di consentire al vicino l'esercizio della facoltà di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione o di arretrarlo alla distanza legale, onde sottrarlo alla comunione forzosa, si concreta in un atto distinto dalla domanda di comunione forzosa del muro, nella quale non può considerarsi logicamente implicito. Tuttavia il detto interpello può essere contenuto pure nello stesso atto di citazione con cui si richiede la comunione forzosa od anche in un atto successivo, purché, prima della decisione del giudice, venga data alla controparte la possibilità di scelta tra la demolizione del muro o l'estensione dello stesso al confine e venga, con l'interpello, bloccata la situazione che è presupposto dell'acquisto della medianza

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)