Sez. 6, Ordinanza n. 1922 del 18/12/1968 Cc. (dep. 16/01/1969) Rv. 109959 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - PROCEDIMENTO - DECISIONE - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA -MANCATA AUDIZIONE DEL DETENUTO CHE NE HA FATTA RICHIESTA -NULLITA ASSOLUTA.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - PROCEDIMENTO - DECISIONE - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA -MANCATA AUDIZIONE DEL DETENUTO CHE NE HA FATTA RICHIESTA -NULLITA ASSOLUTA.*
E nulla l'ordinanza emessa dal giudice della esecuzione, senza la previa audizione del condannato che ne ha fatto espressa richiesta audizione che, nel caso in cui il condannato sia detenuto in luogo diverso da quello del giudice dell'incidente, si effettua a mezzo del giudice di sorveglianza o del pretore del luogo all'uopo interessato (art. 630 cpv. Cod.proc.pen.). il procedimento per gli incidenti, disciplinato dagli art.628 e segg. cod.proc.pen., ha carattere giurisdizionale e la nullita conseguente alla mancata audizione e riconducibile in quelle previste dall'art. 185 n. 3 cod.proc.pen. (Conf. 104975, 103607, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)