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Sez. 2, Sentenza n. 2235 del 21/04/1979 (Rv. 398586 - 01)

CONTRATTO ESTIMATORIO - IN GENERE - FACOLTA DELLO ACCIPIENTE DI RESTITUIRE LA MERCE - FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DI TALE FACOLTA - ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398586-01

CONTRATTO ESTIMATORIO - IN GENERE - FACOLTA DELLO ACCIPIENTE DI RESTITUIRE LA MERCE - FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DI TALE FACOLTA - ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

Elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio e la facolta dell'accipiente di restituire la merce in via alternativa all'Obbligo di pagamento del prezzo e non anche la fissazione di un termine per l'Esercizio di tale facolta, in quanto quest'ultimo puo essere determinato, a norma dell'art 1183 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)