Sez. 2, Sentenza n. 2235 del 21/04/1979 (Rv. 398586 - 01)
CONTRATTO ESTIMATORIO - IN GENERE - FACOLTA DELLO ACCIPIENTE DI RESTITUIRE LA MERCE - FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DI TALE FACOLTA - ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTO ESTIMATORIO - IN GENERE - FACOLTA DELLO ACCIPIENTE DI RESTITUIRE LA MERCE - FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DI TALE FACOLTA - ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio e la facolta dell'accipiente di restituire la merce in via alternativa all'Obbligo di pagamento del prezzo e non anche la fissazione di un termine per l'Esercizio di tale facolta, in quanto quest'ultimo puo essere determinato, a norma dell'art 1183 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)