Sez. 3, Sentenza n. 3179 del 24/11/1962 (Rv. 254676 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - PER PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL CREDITORE - SOSTITUZIONE DEL CUSTODE - LEGITTIMITA.*
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - PER PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL CREDITORE - SOSTITUZIONE DEL CUSTODE - LEGITTIMITA.*
Sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla validita del titolo esecutivo, il giudice puo provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l'art 626 cod proc civ vieta gli Atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma non gli Atti amministrativi e conservativi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 626
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)