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Sez. L, Sentenza n. 6657 del 13/06/1991 (Rv. 472634 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Ammissibilità ex art. 334 cod. proc. civ. - Estensione del beneficio alla parte impugnante in via principale - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472634-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive

L'art. 334 cod. proc. civ. non estende il beneficio della impugnazione incidentale tardiva alla parte che abbia proposto l'impugnazione principale, in modo da consentirgliene un'altra avverso la medesima sentenza nei confronti della parte contro la quale la prima impugnazione sia stata diretta, senza che vi sia ragione di distinguere, in relazione al principio della consumazione del diritto d'impugnazione, fra l'ipotesi in cui la seconda impugnazione sia proposta in presenza d'impugnazione incidentale della parte avversa e l'ipotesi in cui l'impugnazione della controparte sia anch'essa principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)