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Sez. 1 - , Sentenza n. 2037 del 26/01/2018 (Rv. 647624 - 02)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Revoca senza giusta causa dell’amministratore - Responsabilità ulteriore oltre quella ex art. 2383 c.c. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647624-02

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IN GENERE

In caso di revoca dell'amministratore di una società per azioni, alla responsabilità contrattuale della società di cui all'art. 2383 c.c. relativa al lucro cessante per i compensi residui non percepiti, derivante dal fatto stesso del recesso senza giusta causa dal rapporto di amministrazione, può aggiungersi la responsabilità, sempre di natura contrattuale, per violazione delle regole di buona fede e correttezza, oppure una responsabilità extracontrattuale della società, o di soggetti in concorso con essa, solo in presenza di condotte che costituiscano un "quid pluris", diverso ed ulteriore, rispetto alla revoca in sè, allorché le stesse ragioni della revoca, oltre ad essere semplicemente insussistenti o inidonee a fondare il potere di recesso, oppure le concrete modalità della cessazione del rapporto, connotate da colpa o dolo, siano tali da ledere un diritto della persona distinto dal diritto dell'amministratore alla prosecuzione della carica sino alla sua naturale scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)