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Sez. 1, Sentenza n. 6431 del 27/11/1982 (Rv. 424063 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - VIOLAZIONE - NATURA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA COD. CIV. AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DEL RELATIVO CREDITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424063-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - VIOLAZIONE - NATURA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA COD. CIV. AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DEL RELATIVO CREDITO - ESCLUSIONE.*

La violazione del divieto di nuove operazioni posto dall'art. 2449 cod. civ. costituisce, a carico degli amministratori, una fattispecie tipica di obbligazione che, pur avendo natura extracontrattuale, non può per ciò solo essere ricondotta nello schema generale dell'art. 2043 cod. civ., in quanto - agendo gli amministratori nel compimento di dette operazioni non in proprio, ma pur sempre in qualità di organi investiti della rappresentanza della società - non si verte in tema di fatto 'illecitò (nel senso voluto dall'art. 2043 citato), né, conseguentemente, di "risarcimento del danno". Trattandosi di obbligazione non risarcitoria, bensì avente ad oggetto la "restituzione" di una somma, per la reintegrazione del patrimonio sociale, non è invocabile l'art. 1224, secondo comma, cod. civ., postulante la sussistenza di un danno risarcibile, ai fini della rivalutazione del relativo credito. (V 5985/81; (V 3371/71, mass n 354914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2449, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)