diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 57 del 30/10/1998 Ud. (dep. 05/01/1999) Rv. 212599 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - Ragioni - Interesse ad impugnare ai fini civili - Sussistenza - Fattispecie: lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi da parte del medico non escluso nel provvedimento impugnato.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212599-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE

L'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione ai soli effetti civili nei confronti della pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. al fine di ottenere il proscioglimento pieno sull'elemento psicologico, atteso che la realtà storica del dubbio permane e che il giudizio di responsabilità civile, basato sulle regole dell'onere della prova, non consente il non liquet. (Fattispecie in tema di lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi da parte del medico non escluso con certezza nel provvedimento impugnato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 607

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)