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Sez. 2 - , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018 (Rv. 651379 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | - Motivo articolato in più profili di doglianza – Ammissibilità - Condizioni - Mancata formulazione delle specifiche censure previste dall'art. 360 c.p.c. - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651379-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in cui, effettuata una ricerca all'interno del testo dei cinque capitoli dell'unico motivo formulato, ha riscontrato l'assenza di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste dall'art. 360 c.p.c., prendendo atto dell'impossibilità di individuare per ciascun capitolo, o per il complesso dei capitoli unitariamente considerati, una delle tipologie di censura consentite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)