Sez. 2, Sentenza n. 400 del 16/01/2002 (Rv. 551581 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE | Programma di fabbricazione - Costruzioni eseguite in violazione delle norme del programma - Conseguenze - Illegittimità della costruzione - Sussistenza - Richiesta di risarcimento danni da parte del proprietario frontista - Ammissibilità - Parere positivo espresso dalla commissione edilizia in ordine alla costruzione - Rilevanza - Esclusione.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE
In tema di costruzioni eseguite in violazione del programma di fabbricazione comunale, deve ritenersi del tutto inidoneo ad escludere l'illeggittimità della costruzione (nonché inidoneo ad escludere il diritto al risarcimento dei danni da parte del proprietario frontista) l'eventuale parere positivo espresso, in ordine alla costruzione stessa, dalla commissione edilizia comunale, trattandosi di mero contributo consultivo interno ad un procedimento amministrativo - destinato a concludersi con un provvedimento formale del sindaco -, che non determina la consumazione del potere comunale di valutare la sussistenza, o meno, della rispondenza del progetto presentato alle prescrizione del piano di fabbricazione, né rende, a più forte ragione, legittimo l'eventuale provvedimento finale di concessione della licenza edilizia emesso dal sindaco in violazione di dette prescrizioni.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)