Sez. 1, Sentenza n. 94 del 16/01/1968 (Rv. 330933 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO TRASPORTO DI COSE IN GENERE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER PERDITA E AVARIE - DANNO DERIVANTE DA UNO DEI COSIDDETTI PERICOLI ECCETTUATI - COLPA DEL VETTORE - ONERE DELLA PROVA.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO TRASPORTO DI COSE IN GENERE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER PERDITA E AVARIE - DANNO DERIVANTE DA UNO DEI COSIDDETTI PERICOLI ECCETTUATI - COLPA DEL VETTORE - ONERE DELLA PROVA.*
Per l'art. 4 della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, cosi come per l'art. 422 del codice della navigazione, in caso di danno derivante da vizio occulto o da altro dei cosiddetti -pericoli eccettuati-, l'avente diritto alla riconsegna del carico e tenuto a provare che il danno sia derivato da colpa personale del vettore o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti ed in Mancanza il vettore e esonerato da responsabilita. (Conf. 3423-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)