Sez. 3, Ordinanza n. 8705 del 08/04/2026 (Rv. 677384-01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Vendita di pacchetto turistico "tutto compreso" - Art. 37 del Codice del turismo, nella versione applicabile ratione temporis - Obblighi di comunicazione e di informazione - Contenuto - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
In tema contratto di vendita di pacchetto turistico, l'art. 37 del d. lgs. n. 79 del 2011 (Codice del Turismo), nel testo applicabile ratione temporis, poneva a carico dell'intermediario o dell'organizzatore uno specifico obbligo di informazione circa "le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno", da assolvere per iscritto "nel corso delle trattative prima della conclusione del contratto", con ciò significando che il turista è esonerato dal procurarsi le suddette informazioni, a prescindere dal contenuto delle prescrizioni indicate nelle condizioni generali di contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da una turista, cui era stato impedito di imbarcarsi su un volo per l'Egitto essendo in possesso solo di un passaporto temporaneo, attribuendo rilievo al fatto che l'opuscolo informativo relativo al pacchetto turistico imponeva ai turisti di acquisire le informazioni sui documenti necessari all'espatrio).
Decreto Legisl. del 2011 num. 79 art. 37, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)