Sez. 6, Sentenza n. 7937 del 10/03/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202576 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere | Trascrizioni ritualmente acquisite al dibattimento - Discussione - Interruzione per acquisire richieste e decreti di proroga di termini delle indagini preliminari - Necessità di dare lettura di tali acquisizioni - Esclusione - Ragione - Necessità di ricominciare "ex novo" la discussione - Esclusione - Ragione - Fattispecie: infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni per omessa lettura degli atti attestanti la loro tempestività; esclusa violazione del diritto di difesa.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere
Qualora le trascrizioni relative ad intercettazioni telefoniche siano state ritualmente acquisite nel corso del dibattimento e prima dell'inizio della discussione, l'interruzione di quest'ultima operata al fine di acquisire - su istanza del P.M. ed a seguito della eccezione difensiva secondo cui le trascrizioni stesse sarebbero state effettuate dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari - le richieste di proroga dei suddetti termini ed i relativi provvedimenti del G.I.P., non comporta acquisizione di una prova, ma attività di controllo circa l'utilizzabilità della stessa: attività che l'art. 191 cod. proc. pen., prevede a carico del giudice in ogni stato e grado del procedimento. In tale situazione non si impone la lettura ex art. 511 cod. proc. pen., delle richieste e dei decreti di cui sopra posto che non essi, ma solo le trascrizioni, le quali risultino tempestivamente effettuate nei termini di scadenza, contengono i dati probatori utilizzabili ai fini della decisione; d'altro canto non verificandosi retrocessione nella fase della istruttoria dibattimentale, la discussione non deve essere iniziata "ex novo". (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche proposta dalla difesa dell'imputato sotto il profilo della omessa lettura delle richieste e dei decreti di proroga dei termini delle indagini preliminari come sopra acquisiti ed attestanti la tempestività delle trascrizioni; del pari la Corte Suprema ha escluso violazione del diritto di difesa per il mancato rinnovo, dopo tale acquisizione, della discussione: al proposito ha rilevato che, qualora un difensore che già aveva parlato avesse chiesto nuovamente la parola a ciò ed avrebbe potuto essere comunque autorizzato e che d'altro canto, essendo ritualmente a suo tempo avvenuta la notifica delle richieste e dei decreti di proroga, le difese non ebbero a trovarsi a fronte di alcun dato nuovo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)