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Sez. 3, Sentenza n. 3075 del 19/09/1975 (Rv. 377172 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE - DEDUZIONI DIFENSIVE - DIFFERENZE - QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONTRATTUALE DEDOTTA - CONFIGURABILITA DI ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377172-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE - DEDUZIONI DIFENSIVE - DIFFERENZE - QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONTRATTUALE DEDOTTA - CONFIGURABILITA DI ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel sistema della legge si distinguono nettamente l'eccezione in senso tecnico, vale a dire l'affermazione di fatti giuridici impeditivi o estintivi idonei a contrastare la pretesa dell'attore, dalle mere deduzioni difensive, e cioe dalla esposizione di argomenti o circostanze di fatto sufficienti a dimostrarne la infondatezza nel merito. Solo al riguardo delle prime, e cioe delle eccezioni in senso stretto, vige l'Onere assertivo o specificativo a carico della parte; ma in tale concetto non puo farsi rientrare la identificazione dell'ambito di applicazione del contratto e la verificazione della sua coincidenza con la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)