diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17207 del 24/08/2005 (Rv. 583205 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Condizioni - "Inspectio" e "prospectio" sul fondo del vicino - Necessità.
Stato
decisa il 2005-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583205-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Poiché, ai sensi dell'art. 900 cod. civ., per veduta deve intendersi l'apertura che consenta di esercitare in modo permanente la "inspectio" e la "prospectio" direttamente sul fondo del vicino, non può essere considerata tale una finestra aperta nel muro interno di un fabbricato che affacci verso un ambiente dello stesso proprietario, anche se - attraversando detto ambiente - si possa poi raggiungere altra apertura ricavata nel medesimo edificio sul muro esterno di confine verso il vicino, qualora le aperture esistenti nel muro interno, arretrato per tutta la sua estensione, non consentano dal loro davanzale la "inspectio" e la "prospectio" dirette sul fondo del vicino, dal quale siano separate per la presenza del muro esterno, che si frappone da ostacolo, e ciò indipendentemente dal fatto che detto muro abbia un'apertura dal quale possa esercitarsi la veduta e che questa sia raggiungibile agevolmente dalle aperture praticate nel muro interno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)