Sez. 6 - , Sentenza n. 4844 del 14/11/2018 Ud. (dep. 30/01/2019) Rv. 275046 - 01
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Ritardata iscrizione della "notitia criminis" - Termini di durata delle indagini preliminari - Potere di retrodatazione del giudice - Esclusione - Conseguenze.
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)