Sez. L, Sentenza n. 621 del 26/01/1984 (Rv. 432875 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - CONTROVERSIA CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELLA RENDITA AI SUPERSTITI DI UN LAVORATORE DECEDUTO PER BRONCOPOLMONITE - CIRCOSTANZE RELATIVE AL FATTO CHE IL LAVORATORE FOSSE STATO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLA CALCE E DEL CEMENTO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - CONTROVERSIA CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELLA RENDITA AI SUPERSTITI DI UN LAVORATORE DECEDUTO PER BRONCOPOLMONITE - CIRCOSTANZE RELATIVE AL FATTO CHE IL LAVORATORE FOSSE STATO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLA CALCE E DEL CEMENTO - IRRILEVANZA.*
In tema di malattie professionali, per le quali vige il sistema di tipicità legale, può tenersi conto soltanto delle conseguenze delle malattie tassativamente indicate dalla legge e connesse a determinate lavorazioni, che espongono al relativo rischio, fermo altresì il periodo massimo d'indennizzabilità stabilito per ciascuna infermità. Pertanto, nella controversia concernente la concessione della rendita ai superstiti di un lavoratore deceduto per broncopolmonite, non può assegnarsi alcun rilievo alla circostanza che costui fosse stato addetto alla lavorazione della calce e del cemento, essendo la lavorazione di dette sostanze considerata dalla legge (n. 41 della tabella allegato n. 4 al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel testo sostituito dal d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482) soltanto come causa di malattie cutanee. (V 3488/82, mass n 421473).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)