diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4120 del 11/01/2007 Cc. (dep. 01/02/2007) Rv. 236566 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Vizio di motivazione - Controllo in sede di legittimità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236566-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.) relativa ad un reato procedibile a querela, presupponendo che non ricorra una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione se dagli atti risulti in modo inequivoco la mancata proposizione della querela, resa palesa dal rifiuto opposto dalla persona offesa agli inquirenti di formalizzare la denuncia proposta verbalmente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)