Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 gennaio 1961, n. 1443
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, commi quarto e quinto, e l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;
Visto l'art. 20, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
Visto l'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti gestori dell'assistenza di malattia per i pensionati, di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405, dall'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1177 e dall'art. 8 della legge 29 novembre 1962, n. 1655;
Ritenuta la necessita' di provvedere, per ciascuna delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie, alla determinazione dell'aliquota addizionale alla misura del contributo per l'assicurazione di malattia di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. L'addizionale contributiva di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuta agli Enti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle retribuzioni corrisposte a tutti i lavoratori dipendenti che, dopo il pensionamento, sono assistiti, quali pensionati, dall'Ente o Istituto al quale l'addizionale stessa si riferisce, e' determinata nelle seguenti misure:
2. 3,80% per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
3. 2,80% per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
4. 3,80% per l'istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola";
5. 3,25% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento;
6. 2,80% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;
7. 1,15% per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
8. 0,70% per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
9. Per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali l'addizionale di cui al precedente comma e' pari al 2,80% dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilita', di cui l'1,05% a carico del dipendente, nonche' all'1,33% delle quote di aggiunta di famiglia, di cui lo 0,50% a carico del dipendente, considerando tali emolumenti limitatamente all'80% della loro misura lorda.12
Art. 2
1. L'addizionale contributiva di cui all'articolo precedente sara' versata ai singoli Istituti od Enti direttamente dai datori di lavoro, tranne nei casi in cui l'addizionale stessa si riferisca a lavoratori assicurati contro le malattie presso altri Enti di diritto pubblico diversi da quelli sopra indicati. In tal caso, la riscossione dell'aliquota addizionale sara' effettuata dagli stessi Enti con le modalita' previste per la riscossione del contributo per l'assicurazione contro le malattie di propria spettanza ed il relativo gettito sara' da essi versato agli Enti od Istituti gestori dell'assistenza di malattia ai pensionati.
Art. 3
1. L'addizionale contributiva di cui al precedente articolo 1, e' dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1964.
2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addi' 31 dicembre 1963
SEGNI
BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 66. - VILLA