Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010 (Rv. 612801 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Assunzione di incarichi senza autorizzazione - Obbligo di versamento del compenso all'Amministrazione di appartenenza - Natura giuridica - Sanzione disciplinare - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Previa contestazione disciplinare - Necessità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)
In tema di pubblico impiego, l'obbligo di versamento del compenso dovuto al pubblico dipendente per le prestazioni rese in spregio del divieto di assunzione di incarichi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, previsto dall'art. 53, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in cui è stato trasfuso l'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dapprima dall'art. 2 del d.l. 14 settembre 1993, n. 358, convertito in legge 12 novembre 1993, n. 448, poi dall'art. 1 del d.l. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e infine dall'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), in quanto imposto innanzitutto all'ente erogante (ossia ad un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e solo in difetto al lavoratore che lo ha percepito, non è configurabile come sanzione disciplinare, con la conseguenza che la relativa richiesta non necessita di una previa autonoma contestazione disciplinare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 26, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Decreto Legge 14/09/1993 num. 358 art. 2, Decreto Legge 28/08/1995 num. 361 art. 1, Legge 12/11/1993 num. 448, Legge 27/10/1995 num. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)