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Sez. 3, Sentenza n. 565 del 20/01/1983 (Rv. 425338 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - DISCIPLINA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425338-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - DISCIPLINA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il destinatario di un atto di notificazione è considerato irreperibile - con la conseguente possibilità di effettuare la notificazione nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ. - quando sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi previsti in via alternativa nel primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. (casa di abitazione, ufficio o luogo dell'Esercizio dell'industria o del commercio, nel comune di residenza del destinatario), senza necessità che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine. (V 1734/75, mass n 375369; (Conf 516/79, mass n 396633).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)