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Sez. L, Sentenza n. 2106 del 26/03/1983 (Rv. 426967 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426967-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, è censurabile in Sede di legittimità soltanto la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, la valutazione delle circostanze idonee a far rientrare il rapporto nell'uno e nell'altro schema contrattuale. (Conf 2146/81, mass n 412867; (Conf 1516/77, mass n 385229).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)