Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1118 del 26/01/2012 (Rv. 621209 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Credito di lavoro - Cessione - Conseguenze - Controversia tra ceduto e cessionario - Individuazione del giudice competente - Applicazione delle regole di cui all'art. 413 cod. proc. civ. - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE
Il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto. Pertanto la competenza a conoscere della lite tra il cessionario di un credito di lavoro ed il debitore ceduto va individuata in base alle regole dettate dall'art. 413 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro; l'eventuale incompetenza del giudice adìto resta, tuttavia, irrilevante se nessuna delle parti la eccepisca, né il giudice la rilevi d'ufficio nel termine di cui all'art. 38 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 413, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)