Sez. 3, Sentenza n. 1871 del 06/08/1965 (Rv. 313563 - 01)
VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - SUCCESSIVE ALIENAZIONI DELLA STESSA COSA - INADEMPIMENTO DI UNO DEI VENDITORI - DIRITTI DELL'ULTIMO ACQUIRENTE.*
VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - SUCCESSIVE ALIENAZIONI DELLA STESSA COSA - INADEMPIMENTO DI UNO DEI VENDITORI - DIRITTI DELL'ULTIMO ACQUIRENTE.*
Nel caso di vendite successive delle stessa cosa, se uno degli alienanti viene meno al suo Obbligo (primario) di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprieta ed all'uso della cosa venduta, il danno si ripercuote su tutta la serie dei trasferimenti successivì ed il contraente di buona fede ha diritto al risarcimento - ed e legittimato a pretenderlo - nei confronti del primo alienante inadempiente, nonostante l'autonomia dei singoli negozi- sulla base dei rapporti obbligatori di garanzia, che legano a catena i vari contraentì ne il primo alienante puo sottrarsi alla sua responsabilita adducendo l'inadempienza del proprio contraente, salva l'Azione di rivalsa verso costui. (Conf. 68/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)