Sez. L, Ordinanza n. 26373 del 16/12/2009 (Rv. 611989 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Ristrutturazione e risanamento aziendale delle Ferrovie dello Stato - Deroga agli obblighi procedurali previsti dalla legge n. 223 del 1991 - Esclusione - Fondamento - Anzianità contributiva - Rilevanza come criterio di scelta dei dipendenti da licenziare - Conseguenze - Comunicazione al dipendente - Valore di licenziamento - Condizioni - Onere di tempestiva impugnativa - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di ridimensionamento degli organici delle Ferrovie dello Stato mediante riduzione del personale eccedentario, il programma di ristrutturazione e risanamento aziendale, da realizzarsi mediante licenziamenti, che il legislatore ha inteso agevolare apprestando gli opportuni ammortizzatori sociali (art. 59, sesto comma, della legge n. 449 del 1997) non esonera la società dal rispetto delle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991, versandosi comunque in ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, nell'ambito del quale i lavoratori da collocare in mobilità vanno individuati nel rispetto dei criteri legali o convenzionali "in relazione alle esigenze tecnico-produttive dei complesso aziendale" e il criterio dell'anzianità contributiva rileva soltanto per la scelta dei dipendenti da licenziare. Ne consegue che la comunicazione inviata al dipendente, motivata con la verifica delle eccedenze di personale, l'inserimento del destinatario tra gli esuberi e nella graduatoria dei licenziamenti in base alla maggiore anzianità contributiva, esprime la volontà di recesso della società e costituisce, pertanto, intimazione del licenziamento che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine previsto dall'art. 5, terzo comma, della legge n.223 del 1991. (Nella specie, la S. C. ha confermato la decisione della corte territoriale, rigettando, sulla base dell'enunciato principio, il motivo di ricorso con il quale si prospettava l'inapplicabilità dei termini previsti dalla legge n.223 del 1991, in base al rilievo che si controvertesse non dell'impugnativa di un licenziamento collettivo ma dell'accertamento della nullità della clausola risolutiva del rapporto di lavoro al raggiungimento della maggiore anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, prevista dagli accordi collettivi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 280 bis, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)