Sez. 4, Sentenza n. 4599 del 11/11/1975 Ud. (dep. 10/04/1976) Rv. 133223 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVISIONALE A FAVORE DELLA PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PENALE - MOTIVAZIONE - EFFICACIA NEL PROCEDIMENTO CIVILE - DIFFERENZA DALLA PROVVISIONALE CONCESSA NEL PROCEDIMENTO CIVILE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVISIONALE A FAVORE DELLA PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PENALE - MOTIVAZIONE - EFFICACIA NEL PROCEDIMENTO CIVILE - DIFFERENZA DALLA PROVVISIONALE CONCESSA NEL PROCEDIMENTO CIVILE.*
La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in Sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in Sede civile. Ne deriva che la concessione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale e sottratta alle regole sancite dal comma secondo dell'art 278 cod proc civ, secondo cui essa deve essere contenuta nei limiti della quantita per la quale il giudice gia ritiene raggiunta la prova, rimanendo all'imputato (che non puo utilmente dolersi del difetto di una circostanziata motivazione) la piu ampia difesa nella Sede civile di liquidazione del danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)