Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
Testo in vigore al
Capo I. Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante
delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi
1. L'art. 509 del codice penale e' cosi' modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro";
b) nel primo comma le parole: "e' punito con la multa fino a lire
un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";c) il secondo comma e' abrogato.
Art. 2 Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario
1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 3 Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro
1. L'art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4 Orario di lavoro nelle aziende industriali
1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente: "violazioni";
b) il quarto comma e' abrogato.
2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:
a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;
b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;
c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.".
Art. 5 Orario di lavoro nelle aziende agricole
1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente: "violazioni";
b) il quarto comma e' abrogato.
2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6 Riposo domenicale e settimanale
1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Art. 7 Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali
1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Art. 8 Libretto di lavoro
1. L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' cosi' modificato:
a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.".
2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' abrogato.
Art. 9 Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi
1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10 Prospetti paga
1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
Art. 11 Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza
1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.".
Art. 12 Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi
1. L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 13 Minimi di trattamento economico e normativo
1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Art. 14 Contratto di lavoro a tempo determinato
1. L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Art. 15 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
1. L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.".
Art. 16 Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane
1. L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
Art. 17 Autorita' competente
1. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente capo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.
Art. 18 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente capo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
Capo II. Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Art. 19 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.
Art. 20 Prescrizione
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.