Sez. 1, Sentenza n. 8137 del 10/08/1990 (Rv. 468775 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINI - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE - POTERE DEL GIUDICE DI ASSEGNARE UN TERMINE PERENTORIO PER LA INDICAZIONE DEI TESTI - CARATTERE DISCREZIONALE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINI - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE - POTERE DEL GIUDICE DI ASSEGNARE UN TERMINE PERENTORIO PER LA INDICAZIONE DEI TESTI - CARATTERE DISCREZIONALE.*
Anche in caso di inerzia della parte, la quale, dopo aver formulato i capitoli della prova testimoniale, abbia omesso di indicare i relativi testi, il giudice dispone del potere discrezionale di assegnarle eventualmente, ex art. 244, terzo comma, cod. proc. civ., in base ad un apprezzamento del merito, un termine perentorio per la indicazione dei detti testi. (V 3239/89, mass n 463316).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)