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Sez. 3, Sentenza n. 1077 del 18/03/1977 (Rv. 384701 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONI DELL'ESEGUITO MANDATO - RITARDO DEL MANDANTE A RISPONDERE - APPROVAZIONE TACITA DELL'ESECUZIONE OLTRE I LIMITI DEL MANDATO - CONFIGURABILITA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI TERZI INTERESSATI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384701-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONI DELL'ESEGUITO MANDATO - RITARDO DEL MANDANTE A RISPONDERE - APPROVAZIONE TACITA DELL'ESECUZIONE OLTRE I LIMITI DEL MANDATO - CONFIGURABILITA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI TERZI INTERESSATI - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art 1712 cod civ - secondo cui il ritardo del mandante a rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione del mandato importa approvazione dell'atto compiuto dal mandatario anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato - ha un ambito operativo limitato ai rapporti interni fra mandante e mandatario, senza alcuna proiezione esterna idonea a consentire ai terzi interessati di valersi della suddetta approvazione tacita da parte del mandante, in luogo della mancata ratifica cosi come disciplinata dagli artt 1398 e 1399 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 1712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)