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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 2 marzo 1967, cause riunite C-25/65 e C-26/65

Decisione
decisa il 1967-03-02
ECLI
ECLI:EU:C:1967:4

Epigrafe

Nelle cause riunite 25-65 SOCIETÀ INDUSTRIALE METALLURGICA DI NAPOLI (Simet), S.p.A., con sede in Barra (Napoli) e 26-65 ACCIAIERIE E FERRIERE DI ROMA (Feram), S.p.A., con sede in Roma, ambedue con l'avv. Arturo Cottrau, del Foro di Torino e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Georges Margue, 20, rue Philippe II, ricorrenti, contro l'ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, rappresentata dal suo consulente giuridico avv. Italo Telchini, in qualità di agente, assistito dall'avv. Renato Alessi, del Foro di Voghera, e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo, convenuta, cause aventi ad oggetto : a) L'annullamento delle decisioni individuali dell'Alta Autorità in data 11 febbraio 1965, che intimano il pagamento dei contributi al consorzio di perequazione del rottame, contributi stabiliti come segue : per la società Simet: lire 252974228, per la società Feram: lire 105899634; b) La dichiarazione d'inapplicabilità della decisione generale n. 7-63 dell'Alta Autorità, in data 3 aprile 1963, che fissa i criteri di calcolo della perequazione per il rottame importato ed assimilato (G.U. n. 54 del 6 aprile 1963, pag. 1091 e segg.), LA CORTE, composta dai signori : Ch. L. Hammes, presidente (relatore), A. Trabucchi, presidente di Sezione, A. M. Donner, R. Lecourt e W. Strauß, giudici, avvocato generale: T. Gand, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 1. Causa 25-65 (Simet)

paragrafo 1
L'Alta Autorità, con una prima decisione individuale dell'11 febbraio 1965, procedeva d'ufficio all'accertamento del tonnellaggio di rottame d'acquisto consumato dalla Simet nel periodo 1o giugno 1956-30 novembre 1958 e, con una seconda decisione individuale di pari data, costituente titolo esecutivo, le ingiungeva di pagare lire 252974228, a titolo di contributi arretrati, al consorzio di perequazione.
paragrafo 2
Le due decisioni venivano notificate alla Simet il 20 marzo 1965.

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 2. Causa 26-65 (Feram)

paragrafo 1
L'Alta Autorità, con decisione individuale dell'11 febbraio 1965 costituente titolo esecutivo, ingiungeva alla Feram di pagare lire 105899634 a titolo di contributi di perequazione arretrati.
paragrafo 2
Detta decisione veniva notificata alla Feram il 19 marzo 1965.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

punto 1
La ricorrente Simet conclude che piaccia alla Corte, «respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1o Riconoscere viziata da violazione delle forme essenziali, violazione del trattato e sviamento di potere la decisione individuale 11 febbraio 1965 (notificata alla ricorrente il 20 marzo successivo) e come tale annullarla. 2o Riconoscere viziata da violazione delle forme essenziali, violazione del trattato, sviamento di potere, la decisione dell'Alta Autorità portante il n. 7-63. Col favore delle spese. In via istruttoria 3o Ordinare la trasmissione alla Corte e la comunicazione alla ricorrente di tutta la documentazione concernente le denunce mensili dei consumi di rottame, nonché le relazioni verbalizzate redatte dagli ispettori C.E.C.A. e dai controllori della Fiduciaria svizzera; ammettere ad esperimento delle prove per testimoni per consulenza tecnica qui in appresso articolata. Prova per testimoni Vero che il forno elettrico della S.I.M.E.T. ha una capacità di 5 tonnellate, è di costruzione antiquata così come il trasformatore addetto al forno stesso. Con riserva di denunciare i testi informati sulle circostanze di cui al soprascritto capitolo di prova. Prova per consulenza tecnica Stabilisca il perito, d'ufficio nominando, quali erano i prezzi medi, correnti nella Comunità, del rottame di ricupero interno durante il periodo 1o aprile 1954-30 novembre 1958 ed i prezzi medi correnti sul mercato internazionale del rottame importato (tenuti presenti i quantitativi medi di pacchi americani n. 2 e di motori americani il cui costo veniva quotato rispettivamente a meno dieci dollari ed a meno quattro dollari la tonnellata) nel periodo 1o aprile 1954-30 novembre 1958.»
punto 2
La ricorrente Feram conclude che piaccia alla Corte, «respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1o Riconoscere viziata da violazione delle forme essenziali (difetto di motivazione e sviamento di potere) la decisione 11 febbraio 1965 (notificata alla ricorrente il giorno 20 successivo) e, come tale, annullarla. 2o Riconoscere viziata da violazione delle forme essenziali, violazione del trattato e sviamento di potere la decisione generale dell'Alta Autorità portante il n. 7-63. Col favore delle spese di giudizio. In via istruttoria 3o Ordinare la trasmissione alla Corte e la comunicazione alla ricorrente di tutti i documenti concernenti le denunce, gli accertamenti, i controlli, le documentazioni attinenti agli acquisti di rottame da parte della ricorrente (atti e documenti in possesso dell'Alta Autorità) ed ammettere ad esperimento la seguente. Prova per consulenza tecnica Stabilisca il perito, d'ufficio nominando, quali erano i prezzi medi, correnti nella Comunità, del rottame di recupero interno durante il periodo 1o aprile 1954-30 novembre 1958 ed i prezzi correnti sul mercato internazionale del rottame importato (tenuti presenti i quantitativi medi di pacchi americani n. 2 e di motori americani il cui costo veniva portato rispettivamente a meno dieci dollari ed a meno quattro dollari la tonnellata; sempre nel periodo 1o aprile 1954-30 novembre 1958).»
punto 3
L'Alta Autorità, convenuta, nei controricorsi conclude che la Corte voglia disattendere le domande e porre le spese a carico delle ricorrenti. Nella controreplica della causa 25-65 essa conclude che la Corte voglia, «in linea principale, pregiudizialmente, dichiarare irricevibile il ricorso; in subordine, dato atto che il tonnellaggio imponibile è ridotto a 35574 tonnellate, e l'importo ancora dovuto per contributi di perequazione resta conseguentemente fissato in lire 238631270, respingere per il resto le eccezioni tutte sollevate con ricorso 21 aprile 1965 dall'impresa S.I.M.E.T. ; con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese di causa.»

SENTENZA › IN FATTO › III — Il procedimento

paragrafo 1
Gli atti introduttivi delle due cause sono stati depositati in cancelleria il 4 maggio 1965.
paragrafo 2
Con memorie depositate il 18 maggio, l'Alta Autorità domandava alla Corte, in applicazione dell'articolo 91 del regolamento di procedura, di dichiarare irricevibili entrambi i ricorsi perché proposti dopo la scadenza del termine e di porre le spese processuali relative a carico delle ricorrenti.
paragrafo 3
Le ricorrenti, nelle memorie depositate il 17 giugno, hanno chiesto alla Corte di respingere la domanda incidentale dell'Alta Autorità e di porre le spese relative a carico di questa.
paragrafo 4
Con ordinanze 13 luglio la Corte, in entrambe le cause, rinviava al merito riservandosi ogni pronuncia sulle spese.
paragrafo 5
L Alta Autorità depositava il controricorso il 15 settembre 1965.
paragrafo 6
Con ordinanza 30 settembre la Corte, in considerazione della connessione delle due cause, ne disponeva la riunione ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 7
La replica nella causa 25-65 (Simet) veniva depositata in termini, il 5 novembre 1965.
paragrafo 8
Nella causa 26-65 (Feram) il termine per il deposito della replica veniva ripetutamente prorogato a richiesta della ricorrente e veniva infine stabilito al 30 giugno 1966; avendo la ricorrente chiesto una nuova proroga il 6 luglio, il cancelliere, con lettera 14 luglio, la informava che il termine era scaduto e che la fase scritta doveva considerarsi chiusa col deposito del controricorso.
paragrafo 9
L'Alta Autorità depositava la controreplica nella causa 25-65 (Simet) il 15 settembre 1966.
paragrafo 10
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 11
Prima dell'inizio della discussione orale, la ricorrente nella causa 26-65 (Feram) ha prodotto diversi documenti. Dal canto suo la convenuta, a richiesta della Corte, ha prodotto vari documenti.
paragrafo 12
Le parti hanno svolto le loro difese orali nelle udienze dell'8 e del 23 novembre 1966.
paragrafo 13
Il 17 novembre, l'Alta Autorità ha depositato le risposte scritte alle domande. che le erano state fatte nell'udienza dell'8 novembre, corredate da numerosi documenti.
paragrafo 14
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 14 dicembre 1966.

SENTENZA › IN FATTO › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità › 1. Irricevibilità dei due ricorsi per decorrenza del termine

paragrafo 1
La convenuta rileva che le decisioni impugnate sono state notificate ai rispettivi destinatari il 20 marzo 1965 (Simet) e il19 marzo 1965 (Feram), mentre i ricorsi diretti contro le stesse sono stati introdotti solo il 4 maggio, quindi dopo la scadenza del termine; essi sono di conseguenza irricevibili.
paragrafo 2
Le ricorrenti espongono che gli atti introduttivi sono stati spediti il 21 aprile, contemporaneamente ad una comunicazione alla cancelleria per annunciarne la spedizione; tale comunicazione è giunta entro il termine stabilito per il deposito dei ricorsi. Il ritardo nel recapito degli atti introduttivi stessi dovrebbe considerarsi un caso fortuito o di forza maggiore. La convenuta osserva, nell'ambito della causa 25-65 (Simet), che l'atto introduttivo è stato inviato non come lettera, ma come pacco postale, notoriamente più lento.
paragrafo 3
Comunque, sia la giurisprudenza che la dottrina degli Stati membri escludono che i rischi del servizio postale possano giustificare l'inosservanza di un termine perentorio.

SENTENZA › IN FATTO › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità › 2. Irricevibilità del ricorso 25-65 (Simet) per discordanza tra mezzi dedotti ed oggetto

paragrafo 1
La convenuta assume che il ricorso 25-65 è irricevibile in quanto diretto formalmente contro la-sola decisione esecutiva con cui s'ingiunge il pagamento, mentre i mezzi e gli argomenti dedotti si riferiscono alla decisione individuale con cui si determina il tonnellaggio di rottame d'acquisto.
paragrafo 2
Secondo la convenuta, sono inammissibili i motivi di ricorso inerenti ad un atto diverso da quello impugnato. Di conseguenza, non essendo espressamente diretto contro la decisione che fissa l'imponibile e non contenendo, d'altro lato, mezzi diretti contro l'ingiunzione di pagamento, il ricorso sarebbe irricevibile sia per quanto riguarda l'una, sia per quanto riguarda l'altra decisione individuale.
paragrafo 3
La ricorrente Simet ribatte che la decisione con cui s ingiunge il pagamento, nella motivazione, si richiama alla decisione che stabilisce il consumo di rottame d'acquisto della ricorrente e quindi la stessa Alta Autorità ha stabilito ed invocato un legame logico e necessario tra i due provvedimenti. Il primo mezzo d'impugnazione si riferisce poi espressamente ad entrambe le decisioni.

SENTENZA › IN FATTO › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità › 3. Inammissibilità dei mezzi diretti contro la decisione generale 7-63

paragrafo 1
La convenuta rileva che una decisione generale non può essere direttamente impugnata, se non per sviamento di potere, e che i restanti mezzi possono essere dedotti soltanto a sostegno di un'eccezione d'illegittimità. Ora, questa non è stata sollevata nella fattispecie.
paragrafo 2
Essa rileva del pari che la decisione generale 7-63 non è fondamento che della decisione individuale con cui s'ingiunge il pagamento; poiché la Simet non l'ha impugnata, i mezzi diretti contro la decisione generale sono inammissibili.
paragrafo 3
La ricorrente Simet, sul primo punto, invoca la giurisprudenza della Corte a sostegno del suo buon diritto di dedurre i quattro mezzi di annullamento contro la decisione generale su cui si fondano le decisioni individuali impugnate. Sul secondo punto, essa sostiene che il ricorso è diretto contro entrambe le decisioni individuali.

SENTENZA › IN FATTO › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Sulle decisioni individuali › Causa 25-65 (Simet)

paragrafo 1
a) La ricorrente rileva che la decisione con cui si stabilisce il tonnellaggio di rottame d'acquisto giustifica l'accertamento d'ufficio col fatto che la Simet non avrebbe prodotto vari documenti contabili, e più precisamente : i riepiloghi degli acquisti e dei movimenti di rottame dichiarati mensilmente ; il registro delle fatture dei fornitori; i bollettini comprovanti il peso del rottame ricevuto; il libro cassa; il libro giornale. Ora, non vi sarebbero nel diritto italiano né in quello comunitario disposizioni che obblighino le imprese a tenere riepiloghi degli acquisti e dei movimenti di rottame dichiarati mensilmente, bollettini attestanti il peso del rottame ricevuto o il libro cassa. La ricorrente sostiene poi di aver esibito agli ispettori dell'Alta Autorità il registro delle fatture dei fornitori, il libro giornale, il libro degli inventari, nonché i bilanci annuali e il conto profitti e perdite. Tali libri rimangono presso l'impresa e, a determinate condizioni stabilite dalle leggi italiane, a disposizione degli agenti dell'Alta Autorità. La convenuta ribatte che l'obbligo di esibire i documenti contabili litigiosi, pezze giustificative indispensabili per i movimenti di rottame, si desume dalle decisioni generali che hanno istituito il consorzio di perequazione. In virtù di dette decisioni, le imprese dovrebbero essere sempre in grado di dimostrare concretamente la veridicità delle loro dichiarazioni e l'Alta Autorità potrebbe rettificare le dichiarazioni non adeguatamente comprovate, come nella fattispecie. b) La ricorrente osserva che, da anni, essa contesta i calcoli dell'Alta Autorità e si oppone alla loro arbitrarietà. Essa avrebbe debitamente dichiarato gli acquisti mensili di rottame, mai si sarebbe opposta alle verifiche degli agenti dell'Alta Autorità e mai si sarebbe rifiutata di esibire le scritture contabili che il diritto interno le impone di tenere; l'accertamento d'ufficio dell'Alta Autorità sarebbe quindi ingiustificato e privo di ogni legittimo fondamento. L'Alta Autorità avrebbe dovuto previamente provare che i dati forniti dalla ricorrente erano incompleti o falsi. La convenuta sostiene invece che la Simet non ha ottemperato all'obbligo di fornire i dati necessari per il calcolo dei suoi contributi perequativi: le dichiarazioni mensili relative agli acquisti di rottame peccherebbero d'inesattezza e sarebbero smentite dalla tabella dei consumi di energia elettrica; la Simet non avrebbe poi fornito altri dati che consentissero di determinare il consumo effettivo, unico elemento attendibile per il calcolo dei contributi. L'Alta Autorità, a seguito del comportamento della Simet, non avrebbe potuto fondare l'accertamento direttamente su elementi contabili esaurienti e sarebbe quindi stata costretta a procedere all'accertamento d'ufficio, fondato sui dati relativi al consumo di energia elettrica forniti, anche se con molto ritardo, dalla stessa ricorrente. c) La ricorrente contesta l'attendibilità del coefficiente (rapporto di 850 kwh per tonnellata di acciaio prodotto) sul quale l'Alta Autorità ha fondato l'accertamento d'ufficio. Taluni membri della commissione di esperti consultati dall'Alta Autorità avrebbero dissentito radicalmente da tale rapporto; altri criteri sarebbero poi stati proposti da altri esperti. Inoltre, i dati ritenuti non sarebbero validi né per la produzione di acciai ordinari né per l'ipotesi in cui, come nella fattispecie, forni elettrici di piccole dimensioni vengano usati per produrre anche acciai legati. La convenuta ribatte che la ricorrente non ha il diritto di chiedere che la Corte si pronunci sul merito di tale questione; a questo scopo si dovrebbero effettuare valutazioni di elementi e di scelte che rientrano nel potere discrezionale dell'Alta Autorità e sono sottratte al controllo di legittimità. Comunque, validità e regolarità del sistema induttivo fondato sul consumo di energia elettrica sarebbero ripetutamente state confermate dalla Corte. D'altro canto, è stato applicato alla ricorrente il valore limite massimo del criterio approvato all'unanimità dai membri della Commissione di esperti. La convenuta contesta infine che la Simet abbia mai prodotto acciai legati. d) La ricorrente assume che, contrariamente alle affermazioni dell'Alta Autorità, il tipo di forno da essa utilizzato non ha la capacità massima di 6-7 tonnellate, ma solo di 5 tonnellate. Con la replica essa produce la fattura d'acquisto del forno, dalla quale risulta una capacità di 4-5 tonnellate. La convenuta, pur sostenendo che la propria stima della capacita del forno si fonda sulle dichiarazioni fatte dall'impresa agli ispettori della S.A.F.S., prende atto del documento prodotto dalla ricorrente e modifica di conseguenza le decisioni litigiose, sia quanto all'imponibile di rottame, sia quanto all'importo dei contributi. La convenuta sostiene che tali modifiche non vanno a lei imputate essendo conseguenza della negligenza e del ritardo con cui la ricorrente ha fornito gli elementi necessari per il calcolo dei contributi; stando così le cose, poiché la sostanza delle considerazioni di fatto e di diritto che costituiscono la base delle decisioni litigiose è rimasta immutata, le decisioni stesse dovrebbero rimanere ferme. e) La ricorrente assume che il rapporto tra carica specifica di rottame ed acciaio prodotto, determinato dall'Alta Autorità in 1015 kg, dovrebbe invece essere stimato al massimo in 950 kg. La convenuta ribatte che gli elementi su cui essa ha fondato i criteri di stima del conusmo di rottame sono stati determinati tenendo conto dell'esperienza acquisita e più volte confermata dalla produzione di impianti analoghi a quelli della ricorrente. Il rapporto di 950 kg sarebbe del resto smentito dal calcolo di messa al mille del rottame effettuato dalla stessa ricorrente. f) La ricorrente assume che le decisioni generali relative al consorzio di perequazione considerano il consumo di rottame d'acquisto come unica base per il calcolo dei contributi. L'Alta Autorità non avrebbe quindi il diritto d'imporre gravami relativi al periodo 1o giugno 1956-31 gennaio 1957, poiché in quel periodo la Simet non avrebbe acquistato rottame né avrebbe svolto alcuna attività produttiva. La convenuta ribatte che i contributi di perequazione sono in rapporto col consumo di rottame. Durante il periodo litigioso, la ricorrente avrebbe svolto un'intensa attività e sarebbe quindi stata obbligata a far uso di rottame d'acquisto; sarebbe irrilevante la data in cui sono stati effettuati gli acquisti. La ricorrentereplica producendo la fattura d'acquisto del forno; questa indicherebbe ch'esso è entrato in funzione il 27 novembre 1956; la Simet non può dunque aver svolto un'attività siderurgica nel periodo litigioso ed il consumo di energia elettrica relativo a detto periodo riguarderebbe soltanto i servizi ausiliari dell'azienda. La convenuta oppone quanto segue : il forno è stato consegnato nel febbraio 1956; al 1o gennaio 1957 esistevano scorte di semilavorati (lingotti), di prodotti finiti (laminati) e di rottame 1625 torni.); il conto d esercizio 1956 menziona un consumo di materie prime per il valore di circa 230 milioni di lire; le fatture relative al consumo di energia elettrica indicano un consumo regolare a partire dal giugno 1956. Tutti questi elementi dimostrerebbero che la Simet ha svolto attività produttiva tra il 1o giugno 1956 e il 31 gennaio 1957. g) La ricorrente assume che l'Alta Autorità deve esercitare ì poteri che le conferisce l'articolo 47 del trattato nel rispetto di determinate garanzie dovute alle imprese. In particolare essa non può avvalersi di verifiche i cui risultati non siano stati verbalizzati e siano quindi ignoti alla ricorrente. La convenuta ribatte che non vi sono norme esplicite né principi generali che impongano ai suoi agenti di verbalizzare le loro verifiche. Nella fattispecie, i soli elementi utili per valutare nel merito la decisione di cui trattasi erano noti alla ricorrente e sono riportati nella decisione. h) La ricorrente sostiene che, quand'anche si ammetta la legittimità dell'impiego del coefficiente kwh/tonn., l'Alta Autorità avrebbe dovuto tener conto della capacità del forno, della potenza del trasformatore e della loro vetustà; di determinati lavori di trasformazione che permisero il recupero di una grande quantità di rottame di caduta considerato risorse proprie. La convenuta oppone che queste affermazioni gratuite della ricorrente non possono inficiare l'esattezza degli elementi tecnici su cui è basato l'accertamento d'ufficio.

SENTENZA › IN FATTO › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Sulle decisioni individuali › Causa 26-65 (Feram)

paragrafo 1
La ricorrente si duole che la decisione impugnata non sia chiaramente motivata, poiché l'Alta Autorità afferma che i calcoli sono stati effettuati «in base alle dichiarazioni dell'impresa», mentre dalle dichiarazioni dei consumi fatte dalla Feram risulterebbe, rispetto ai dati ritenuti dall'Alta Autorità, una differenza di 1411 tonnellate (31394 invece di 32805).
paragrafo 2
La convenuta sostiene che la contestazione è tardiva e infondata.
paragrafo 3
I conteggi presi in considerazione dalla decisione impugnata sarebbero stati comunicati nell'aprile 1962 alla ricorrente, la quale non avrebbe sollevato obiezioni; essi farebbero seguito a conteggi parziali formalmente accettati dalla Feram.
paragrafo 4
L'Alta Autorità avrebbe tratto le sue conclusioni unicamente dai dati forniti dalla Feram, dati che non corrisponderebbero affatto a quelli contenuti nel ricorso.

SENTENZA › IN FATTO › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Sulla decisione generale 7-63

paragrafo 1
a) Le due ricorrenti assumono che la decisione generale 7-63 è viziata da violazione di forme essenziali poiché l'Alta Autorità non ha ottenuto previamente il parere conforme del Consiglio prescritto dall'articolo 53 del trattato. La convenuta obietta di non essere vincolata a chiedere il parere preventivo del Consiglio per l'adozione di decisioni d'esecuzione relative a consorzi sorti in precedenza. Comunque la giurisprudenza della Corte avrebbe già risolto la questione in questo senso. b) Le ricorrenti rilevano che il Consiglio, emettendo il suo parere sulla decisione generale 14-55 che istituiva il consorzio di perequazione, aveva rivolto all'Alta Autorità la raccomandazione formale di non aumentare i contributi perequativi se non per gravissimi motivi e di evitare uno smisurato aumento del consumo di rottame. Ora, i contributi sarebbero stati continuamente aumentati fino a raggiungere tassi proibitivi e l'aumento del consumo di rottame avrebbe superato le previsioni più pessimistiche. La convenuta ribatte che la decisione 7-63 non ha aumentato, ma ridotto, il tasso di perequazione; l'aumento dell'importo dei contributi sarebbe invece conseguenza della decisione 7-61, dichiarata regolare dalla Corte di Giustizia. L'aumento nel consumo del rottame sarebbe stato reso inevitabile dall'aumento della produzione d'acciaio, che rappresenta uno degli scopi principali del trattato. c) Le ricorrenti, a sostegno dello sviamento di potere, deducono ancora i seguenti argomenti : le numerose e ingenti frodi, alla cui origine sta l'Alta Autorità, hanno arrecato alle imprese gravi pregiudizi; l'insussistenza di ogni serio controllo da parte dell'Alta Autorità sugli organi preposti alla gestione del consorzio avrebbe fatto sì che il calcolo degli elementi che hanno determinato lo scarto di perequazione sarebbe avvenuto in base a dati che non corrispondevano alla realtà; determinando la media ponderata del rottame interno ad un prezzo troppo basso e la media ponderata del rottame d'importazione ad un prezzo troppo alto, l'Alta Autorità avrebbe fatto gravare sulle piccole imprese, consumatrici per lo più di rottame interno di qualità inferiore e di scarso rendimento, al maggior percentuale dell'aumento del costo del rottame importato e avrebbe commesso così una grave discriminazione a loro detrimento. La convenuta, alla censura di discriminazione oppone che tutte le imprese della Comunità avevano il diritto d'impiegare rottame importato; la scelta era fatta soltanto in funzione della struttura tecnica ed industriale dell'impresa. La differenza di prezzo tra rottame interno e rottame importato sarebbe poi molto inferiore a quella indicata dalle ricorrenti. Circa gli altri argomenti invocati dalle ricorrenti, la convenuta sostiene che sono estranei allo sviamento di potere: le ricorrenti non dicono quali sarebbero stati i fini perseguiti dall'Alta Autorità con la decisione generale impugnata; inoltre, gli argomenti non hanno alcuna pertinenza nell'ambito degli attuali ricorsi. d) Le ricorrenti fanno carico all'Alta Autorità di non aver comunicato alle imprese l'effettivo ammontare del tasso di perequazione. In particolare, la decisione 7-63 con cui si liquidava l'attivo ed il passivo tra un determinato numero di imprese, avrebbe dovuto precisare i debiti e i crediti di ciascuno, dando la possibilità ad ogni impresa di conoscere la situazione degli altri e il sistema di calcolo impiegato. Il trattato vincolava l'Alta Autorità, specie in merito alla pubblicità dei listini, a comunicare tempestivamente i conti definitivi e ad applicare tassi precisi. L'omissione dell'Alta Autorità costituisce violazione degli articoli 17 e 78. La convenuta oppone che l'argomento è già stato disatteso dalla Corte in cause precedenti. e) Secondo le ricorrenti, la decisione 7-63 non vincola — come riconosce anche l'Alta Autorità — le imprese al pagamento e quindi non può giustificare le decisioni individuali impugnate. La convenuta sostiene che la decisione 7-63 determina i presupposti essenziali per la determinazione quantitativa degli oneri contributivi delle varie imprese. L'obbligo di pagamento sorge solo con le decisioni individuali d'applicazione. La ricorrente Simet assume che, avendo la Corte affermato che le imprese devono attendere la stesura dei conti definitivi prima di far valere i loro diritti in giudizio, l'Alta Autorità dovrebbe del pari attendere tale momento per obbligare le imprese a pagare i loro debiti.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla ricevibilità › 1. Sull'eccezione di decorrenza del termine

paragrafo 1
Gli atti introduttivi, spediti da Torino per pacco postale raccomandato il 21 aprile 1965, sono giunti alla Corte solo il 4 maggio successivo. È stato quindi superato il termine di un mese, aumentato di dieci giorni in ragione della distanza, stabilito dal trattato per il deposito degli atti introduttivi.
paragrafo 2
A norma dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ai fini del termine d'impugnazione si deve tener conto unicamente della data del deposito in cancelleria. Le ricorrenti tuttavia invocano il caso fortuito o la forza maggiore che, in virtù dell'articolo 39, 3o comma, dello Statuto C.E.C.A. della Corte di Giustizia, renderebbe loro inopponibile la decadenza per decorrenza del termine.
paragrafo 3
La ragione principale del ritardo va ravvisata nel fatto che gli atti introduttivi sono venuti in possesso della Corte solo quattro giorni dopo il loro arrivo a Lussemburgo. Questa circostanza dev'essere considerata un caso fortuito ai sensi dell'articolo 39, 3o comma, dello Statuto. Le particolarità del caso consentono perciò di equiparare la data d'arrivo a Lussemburgo degli atti introduttivi alla data del deposito in cancelleria.
paragrafo 4
Di conseguenza, il ricorso 25-65 (Simet) è ricevibile poiché la notifica della decisione impugnata è avvenuta il 20 marzo e l'atto introduttivo è stato depositato il 30 aprile 1965, ultimo giorno utile del termine d'impugnazione. Il ricorso 26-65 (Feram) per contro, è giunto a Lussemburgo dopo la scadenza del termine stabilito per impugnare la decisione notificata il 19 marzo 1965, ed è quindi irricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla ricevibilità › 2. Sull'eccezione relativa alla discordanza tra mezzi ed oggetto del ricorso 25-65 (Simet)

paragrafo 1
La convenuta assume che il ricorso 25-65 (Simet) è formalmente diretto soltanto contro la decisione contenente l'intimazione di pagamento, mentre tutti gli argomenti svolti riguardano soltanto la decisione con cui viene stabilito l'imponibile. La discordanza tra mezzi ed oggetto del ricorso renderebbe quest'ultimo irricevibile nel suo complesso.
paragrafo 2
La decisione che fissa l'imponibile della società Simet per il periodo 1o giugno 1956-30 novembre 1958 in 37668 tonnellate e la decisione che le intima il pagamento di lire 252974228 per contributi perequativi arretrati sono state entrambe adottate dall'Alta Autorità l'11 febbraio 1965 ed unica destinataria ne è la ricorrente. Nella motivazione della seconda decisione si fa espresso riferimento alla decisione che fissa l'imponibile di rottame d'acquisto; la determinazione dell'imponibile, logico precedente della determinazione dei contributi, ha infatti lo scopo di giustificare quest'ultima operazione.
paragrafo 3
Si deve quindi ammettere che le due decisioni costituiscono un tutto unico. Il ricorso, formalmente diretto contro la seconda decisione, va perciò considerato come diretto, per quanto occorra, contro la prima; tale era evidentemente l'intenzione della ricorrente.
paragrafo 4
L'Alta Autorità non è stata indotta in errore su questo punto, né è stata pregiudicata nei suoi diritti di difesa.
paragrafo 5
L'eccezione va quindi respinta.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla ricevibilità › 3. Sull'eccezione relativa ai mezzi dedotti contro la decisione generale 7-63

paragrafo 1
a) A norma dell'articolo 33, 2o comma, del trattato C.E.C.A., un'impresa può chiedere l'annullamento di una decisione generale dell'Alta Autorità unicamente per sviamento di potere. I quattro mezzi elencati nel 1o comma dell'articolo 33 possono essere invocati solo se essa eccepisce l'illegittimità della decisione generale su cui si fonda la decisione individuale impugnata. Ora, la convenuta sostiene che le ricorrenti hanno dedotto i quattro mezzi a sostegno di un ricorso mirante esclusivamente all'annullamento della decisione generale 7-63. Posto che il ricorso 26-65 (Feram) è irricevibile per decorrenza del termine, l'eccezione va esaminata soltanto sotto il profilo del ricorso 25-65 (Simet). Pure se in un determinato passo dell'atto introduttivo l'annullamento della decisione generale 7-63 è indicato come oggetto del ricorso, lo stesso non si può dire delle conclusioni formalmente assunte dalla ricorrente Simet. Si deve quindi ammettere che questa ha inteso dedurre i mezzi d'annullamento solo a sostegno di un'eccezione d'illegittimità sollevata nei confronti della decisione 7-63. b) Nella causa 25-65 (Simet) la convenuta assume che la decisione generale 7-63 costituisce il fondamento solo della decisione individuale 11 febbraio 1965 che intima il pagamento, mentre il ricorso non contiene alcun mezzo né argomento contro quest'ultima decisione. Mancherebbe il nesso giuridico diretto tra atto individuale impugnato e decisione generale su cui esso si fonda, il che impedirebbe di eccepire l'illegittimità della decisione generale. Al precedente punto 2 si è detto che le due decisioni individuali 11 febbraio 1965 costituiscono un tutto unico. A sostegno dei mezzi dedotti contro l'una o l'altra delle decisioni individuali impugnate, la ricorrente Simet può quindi invocare l'illegittimità delle decisione generale 7-63.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Nel merito › Sulla giustificazione del ricorso all'accertamento d'ufficio

paragrafo 1
A norma dell'articolo 2 della decisione 13-58 del 24 luglio 1958, riguardante la gestione dei consorzi istituiti con le decisioni 22-54, 14-55, 26-55, 3-56 e 2-57, nonché dell'articolo 15 della decisione 16-58 di pari data, istitutiva di un consorzio destinato a garantire il regolare approvigionamento di rottame del mercato comune (decisione modificata con decisione 18-58 del 15 ottobre 1958), l'Alta Autorità può procedere all'accertamento d'ufficio qualora le imprese non abbiano fornito gli elementi necessari per il calcolo dei contributi. In forza delle stesse disposizioni, l'Alta Autorità può inoltre modificare d'ufficio le dichiarazioni non adeguatamente documentate.
paragrafo 2
Da tali norme si desume che accertamento e rettifica d'ufficio sono metodi sussidiari, eccezionali, applicabili soltanto a determinate condizioni. L'Alta Autorità può infatti sostituirsi alle imprese solo qualora queste non adempiano l'obbligo di fornirle informazioni atte a giustificare le dichiarazioni effettuate. Spetta quindi all'Alta Autorità, per poter procedere d'ufficio, dimostrare che le imprese hanno omesso di fornire, vuoi gli elementi necessari per determinare i contributi, vuoi le pezze giustificative.
paragrafo 3
La decisione impugnata trae argomento dal fatto che la ricorrente ha omesso di esibire taluni documenti contabili, ch'essa enumera, per affermare che l'Alta Autorità è stata «costretta… a determinare il consumo di rottame dell'impresa mediante accertamento d'ufficio basato sul consumo di energia elettrica». A questo proposito occorre rilevare che nel corso di un'azione ad exhibendum, che aveva costituito oggetto della decisione 22 luglio 1959«relativa all'effettuazione di un controllo presso la società Simet», l'Alta Autorità aveva chiesto l'esibizione di determinati documenti di cui due soltanto sono elencati tra le prove contabili menzionate nella decisione impugnata.
paragrafo 4
Secondo la convenuta, però, la formula generica impiegata nella decisione 22 luglio 1959 comprendeva ogni sorta di documenti atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dall'impresa. Ne consegue che a torto la decisione impugnata giustifica il ricorso all'accertamento d'ufficio col fatto che l'Alta Autorità vi era stata costretta «non avendo l'impresa esibito i documenti contabili» in essa elencati; dalle considerazioni che precedono risulta infatti che altre prove avrebbero potuto essere sufficienti allo scopo. Quanto al libro giornale, si deve in particolare rilevare che la convenuta ha sostenuto in corso di causa ch'esso avrebbe di per sé solo consentito all'Alta Autorità di accertare la verità, purché il suo contenuto fosse veridico.
paragrafo 5
Circa l'esibizione dei documenti giustificativi, le parti contrastano sull'assunto della ricorrente secondo cui essa non avrebbe ricusato di mostrare agli ispettori dell'Alta Autorità e della S.A.F.S. determinati documenti contabili e più precisamente il registro delle fatture ed il libro giornale, libri obbligatori secondo il diritto interno.
paragrafo 6
A questo proposito i chiarimenti forniti ed i documenti regolarmente prodotti in giudizio, con particolare riguardo alla relazione degli ispettori dell'Alta Autorità e della S.A.F.S. incaricati di controllare le dichiarazioni della ricorrente (relazioni prodotte soltanto nella fase orale e su domanda espressa della Corte) non dimostrano che l'esibizione dei documenti elencati nella decisione impugnata sia stata effettivamente richiesta né, a maggior ragione, rifiutata.
paragrafo 7
Nella relazione del 1o aprile 1960 sulla visita alla Simet del 22 marzo 1960 (visita che — a quanto afferma la convenuta — sarebbe stata effettuata per prendere visione dei documenti indicati nella decisione individuale del 22 luglio 1959) l'ispettore Chaudat afferma che il direttore amministrativo dell'impresa «si è dichiarato disposto ad esibire i documenti che gli fossero stati richiesti» La relazione della S.A.F.S. in data 15 giugno 1960, sui controlli complementari effettuati presso l'impresa dal 21 al 25 marzo 1960, non menziona alcun rifiuto di produrre i documenti richiesti.
paragrafo 8
Con lettera 5 maggio 1961, l'ispettore Chaudat domandava all'avvocato della ricorrente di produrre vari documenti, tra i quali non figura alcuno dei documenti la cui esibizione, secondo la decisione impugnata, sarebbe stata necessaria. Nella relazione del 14 marzo 1962 sulle ispezioni svolte da maggio a settembre 1961, l'ispettore Chaudat elenca i documenti che la Simet gli ha trasmesso a sua richiesta, tra i quali figura uno solo dei documenti summenzionati.
paragrafo 9
Di fronte a queste relazioni, stese da suoi mandatari, l'Alta Autorità non può ragionevolmente sostenere che la ricorrente si sia rifiutata di esibire i documenti che le erano stati effettivamente richiesti.
paragrafo 10
Poiché la decisione impugnata si basa unicamente sull'assezione — non dimostrata — che la Simet non ha fornito giustificazioni né prove, senza peraltro mettere in dubbio l'efficacia probatoria né il valore delle dichiarazioni della Simet, non risulta fondata la ragione addotta per ricorrere ad un sistema eccezionale di accertamento. Vanno quindi annullate sia la decisione che determina l'imponibile di rottame, sia la decisione di pari data che, in base a detto accertamento d'ufficio, stabilisce l'ammontare dei contributi dovuti dalla Simet al consorzio di perequazione.

SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulle spese

paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese. L'Alta Autorità, convenuta nella cause 25-65, è rimasta soccombente e le spese relative vanno poste a suo carico.
paragrafo 2
Il ricorso 26-65, promosso dalla società Feram, va dichiarato irricevibile e la ricorrente deve quindi sopportare le spese relative.

Dispositivo

Letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali delle parti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in ispecie gli articoli 5, 14, 15, 17, 33, 36, 47, 53, 78, 80 e 92, visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o Sono annullate le due decisioni individuali dell'Alta Autorità in data 11 febbraio 1965, notificate alla Società industriale metallurgica di Napoli (Simet) il 20 marzo 1965. 2o L'Alta Autorità della C.E.C.A. è condannata alle spese della causa 25-65. 3o Il ricorso della società Acciaierie e Ferriere di Roma (Feram) è irricevibile. 4o La società Acciaierie e Ferriere di Roma (Feram) è condannata alle spese della causa 26-65.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 2 marzo 1967. Hammes Trabucchi Donner Lecourt Strauß Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 2 marzo 1967. Per il cancelliere H. J. Eversen Cancelliere aggiunto Il presidente Ch. L. Hammes

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