Sez. 2, Sentenza n. 17894 del 08/04/2014 Ud. (dep. 29/04/2014) Rv. 259255 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Intercettazione dei colloqui di un detenuto - Trasferimento del detenuto in altra struttura carceraria - Rinnovazione del procedimento di autorizzazione dell'attività captativa - Necessità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Il trasferimento in altra struttura carceraria di un soggetto detenuto, nei cui confronti siano in corso operazioni di intercettazione ambientale regolarmente autorizzate, non comporta alcuna necessità di rinnovare il provvedimento autorizzativo delle attività di captazione ai fini della legittima prosecuzione delle stesse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)