Sez. 2 - , Ordinanza n. 9962 del 27/05/2020 (Rv. 657756 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITÀ) - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI | Acque – Impianti di scarico – Scarico illecito – Ambito di applicazione.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITÀ) - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI
L'illiceità dello scarico di acque, quale che sia la tipologia dell'impianto, discende dalla previsione dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato V, parte III, del medesimo decreto, dovendo, per l'effetto, escludersi che detti valori debbano essere osservati solo in caso di impianti di trattamento secondario, come definiti dall'art. 74, comma 1, lettera mm).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 com. 1 lett. MM, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)