Sez. L, Sentenza n. 16868 del 20/06/2008 (Rv. 603654 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA | Polizza assicurativa a favore dei dipendenti - Obbligo previsto dal contratto collettivo - Assenza di ulteriori indicazioni - Adempimento - Stipulazione - Sufficienza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA
L'avvenuta conclusione da parte del datore di lavoro, in osservanza delle previsioni del contratto collettivo, di una polizza assicurativa a favore dei dipendenti è sufficiente ad integrare l'adempimento richiesto ove la norma collettiva non imponga ulteriori obblighi di informazione e comunicazione sul momento della stipulazione e sul contenuto del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)