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Sez. L, Sentenza n. 16868 del 20/06/2008 (Rv. 603654 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA | Polizza assicurativa a favore dei dipendenti - Obbligo previsto dal contratto collettivo - Assenza di ulteriori indicazioni - Adempimento - Stipulazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2008-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603654-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA

L'avvenuta conclusione da parte del datore di lavoro, in osservanza delle previsioni del contratto collettivo, di una polizza assicurativa a favore dei dipendenti è sufficiente ad integrare l'adempimento richiesto ove la norma collettiva non imponga ulteriori obblighi di informazione e comunicazione sul momento della stipulazione e sul contenuto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)