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Sez. 3, Sentenza n. 1873 del 30/01/2006 (Rv. 590673 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Minimi di garanzia per persona danneggiata - Nozione di persona danneggiata - Vittima diretta del sinistro - Conseguenze - Vittima deceduta con più eredi - Applicabilità del massimale catastrofale - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590673-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA

Per "persona danneggiata o sinistrata", ai sensi dell'art. 21 legge 24.12.1969 n. 990, deve intendersi soltanto la vittima dell'incidente, e non anche l'erede o l'avente causa di questa. Ne consegue che, nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale deceda lasciando più eredi, il danno da questi subito va soddisfatto facendo ricorso non al massimale catastrofale, ma al massimale previsto in polizza per un singolo danneggiato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)