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Sez. 1, Sentenza n. 2624 del 08/03/2000 (Rv. 534679 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Responsabilità solidale dei sindaci per i comportamenti illegittimi degli amministratori - Portata - Suo modellamento su quella degli amministratori - Conseguenze - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di inosservanza, da parte di amministratori, del divieto di compimento di nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534679-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, cod. civ., è modellata su quella degli amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Ne consegue che la responsabilità dei sindaci è configurabile, ove ad essi sia addebitabile una tale omissione, anche in caso di violazione, da parte degli amministratori, del divieto, posto dall'art. 2449, primo comma, cod. civ., di intraprendere nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407 com. 2, Cod. Civ. art. 2449 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)