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Sez. L - , Sentenza n. 6086 del 04/03/2021 (Rv. 660684 - 03)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Soppressione di sede – Comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive – Parametri – Mansioni in concreto svolte – Insufficienza – Capacità professionale – Valutazione – Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660684-03

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato legittima una procedura di licenziamento collettivo nella quale era stato attribuito un punteggio pari a zero ai lavoratori operanti nei settori da sopprimere e punteggi, invece, notevolmente superiori a coloro che esercitavano le mansioni nei settori che sarebbero sopravvissuti, omettendo del tutto di considerare il profilo della rispettiva professionalità).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)