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Sez. 3, Sentenza n. 1350 del 18/10/1968 Ud. (dep. 31/01/1969) Rv. 110133 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - PROCESSO VERBALE - EFFICACIA DI FEDE PRIVILEGIATA - INCIDENTE DI FALSO - MANCATA PROPOSIZIONE -DISCONOSCIMENTO DELLE RISULTANZE DIBATTIMENTALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110133-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - PROCESSO VERBALE - EFFICACIA DI FEDE PRIVILEGIATA - INCIDENTE DI FALSO - MANCATA PROPOSIZIONE -DISCONOSCIMENTO DELLE RISULTANZE DIBATTIMENTALI - ESCLUSIONE.*

L'efficacia di fede privilegiata che hanno i verbali del dibattimento e una diretta applicazione del principio sancito nell'art.158 cod. proc.pen., per cui il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza. Pertanto, quando non venga proposto incidente di falso per infirmare la validita dei dati raccolti dal giudice con l'assistenza del cancelliere, le risultanze del processo verbale di dibattimento non possono essere disconosciute. (Conf.101048, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 492, Cod. Proc. Pen. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)