Sez. T, Ordinanza n. 10806 del 23/04/2026 (Rv. 678265-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Impugnabilità atto tributario emesso in autotutela - Ammissibilità - Differenza dall'atto di diniego di autotutela - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
A differenza del provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela, che può essere impugnato soltanto per dedurre la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, l'atto emesso in sede di autotutela decisoria, dopo il decorso del termine per impugnare l'atto originario ritirato, può essere impugnato dal contribuente per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, non potendo questi essere privato del diritto di difendersi in giudizio contro un atto positivo che assume illegittimo, pena la violazione dell'art. 24 Cost.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)