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Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori

Testo in vigore al

§ 3. Operazioni d'esame e rilascio dei diplomi

Art. 62

1. Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni indicate nell'art. 51 consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme stabilite per le singole professioni.

2. Tutte le prove debbono essere ordinate e si debbono svolgere in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato, la sua preparazione organica nelle discipline la cui conoscenza e' necessaria per l'esercizio professionale e la capacita' pratica di compiere tale esercizio.

3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato e' stabilito per tutte le sedi con l'ordinanza ministeriale.

4. Con avviso affisso all'albo della Universita' o Istituto e' data preventiva notizia, a cura dei presidenti delle commissioni dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito.

5. I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal podesta', con la legalizzazione dell'autorita' prefettizia.

6. Le prove orali sono pubbliche.

7. Per le prove orali e pratiche e' consentito un solo appello.

8. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato al suo turno perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso di tasse o contributi.

9. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame e' considerato come riprovato.

Art. 63

1. Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la commissione esaminatrice un giorno prima dell'inizio delle prove stabilisce in apposita riunione il tema o i temi delle prove e la durata di esse.

2. Nei giorni stabiliti per le prove scritte o grafiche, il presidente della commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare la integrita' della busta suggellata, nella quale e' contenuto il tema o i temi, precedentemente predisposti dalla commissione, estrae il tema o i temi e li detta o li fa dettare.

3. Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dall'Universita' o Istituto, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente della commissione.

4. I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai professori incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma, indicando l'ora della consegna.

5. I candidati non possono comunicare tra loro ne' con estranei.

6. E' escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni o di quelle altre che possano essere date per assicurare la sincerita' dell'esame stesso.

7. L'assistenza durante le prove scritte o grafiche e' dal presidente di ciascuna commissione affidata, per turno, ai componenti la commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.

Art. 64

1. Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame.

2. Il candidato ottiene l'idoneita' quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

3. Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneita' nel gruppo delle prove scritte o grafiche o in una delle prove orali e pratiche non e' ammesso alle successive. La sottocommissione, che abbia negato l'idoneita' a un candidato in una delle prove orali o pratiche, ne informa immediatamente il presidente della commissione, il quale dispone che il candidato stesso non sia ammesso alle prove successive.

Art. 65

1. La commissione esaminatrice, terminate le prove scritte o grafiche, procede alla revisione dei lavori ed assegna il voto ai singoli candidati.

2. Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneita' in ciascuna delle prove anzidette e' redatto un elenco che viene affisso nell'albo universitario.

3. Sulle prove orali e pratiche la commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito.

4. La commissione riassume, al termine dei suoi lavori, i risultati dell'esame, ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che e' costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

5. Se si sono costituite sottocommissioni, le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla commissione plenaria.

Art. 66

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente della commissione dichiara chiusa la sessione, la quale non puo' per alcun motivo essere riaperta.

2. Dopo la chiusura della sessione, il presidente della commissione:

  1. a) dispone l'affissione nell'albo dell'Universita' o Istituto degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami. Detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo;

  2. b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con l'indicazione dei voti di ciascuna prova, del voto complessivo e del risultato dell'esame, sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato da tutti i commissari;

  3. c) cura altresi' che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Universita' o Istituti che hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, affinche' ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art. 67

1. Il presidente della commissione dispone quanto e' necessario per garantire la sincerita' delle prove e la legalita' delle operazioni di esame.

2. In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilita', la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.

3. Il Ministro, su proposta del presidente della commissione o anche di sua iniziativa, puo' disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame in caso di gravi abusi o di violazione di legge.

4. Puo' altresi' disporre in ogni tempo l'annullamento degli esami che risultino comunque illegalmente sostenuti, e revocare i relativi diplomi di abilitazione.

Art. 68

1. I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, ad essi affidati durante le prove scritte e pratiche; e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 69

1. Il candidato dichiarato non idoneo puo' ripetere l'esame nella sessione seguente. Qualora nemmeno in questa consegua l'idoneita', non potra' ripetere l'esame nella sessione immediatamente susseguente. Tale norma si applica anche successivamente, dopo l'esito negativo di esami sostenuti in due sessioni contigue.

Art. 70

1. A coloro, che hanno superato l'esame di abilitazione, spettano le qualifiche di carattere professionale.

2. La segreteria dell'Universita' o Istituto, sede di esame, provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero dell'educazione nazionale dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal presidente della commissione e dal direttore amministrativo. Tale elenco deve contenere l'indicazione del nome e cognome degli abilitati, della loro paternita', della data e del luogo di nascita, nonche' dei voti riportati in ciascuna prova e del voto complessivo.

3. In base a tale elenco il Ministero cura la redazione dei diplomi, che muniti della firma del Ministro o del funzionario da lui delegato e del bollo a secco del Ministero stesso, sono poi trasmessi alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.

4. Il detto elenco viene inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

5. Non possono essere consegnati i diplomi, ne' essere rilasciati certificati se non a coloro che abbiano depositato la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per l'opera dell'Universita' o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico. Non possono egualmente essere consegnati i diplomi a coloro che, per l'ammissione agli esami abbiano esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, fino a che non presentino il titolo originale.

Art. 71

1. Fermo restando quanto disposto con decreto ministeriale 6 maggio 1963, per il rilascio dei duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni, valgono le disposizioni del precedente articolo 50.

§ 4. Esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Art. 72

1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

  1. a) una prova di medicina e specialita' affini (dermosifilopatia, pediatria, malattie nervose e mentali);

  2. b) una prova di chirurgia e specialita' affini (oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria e protesi dentaria, ortopedia);

  3. c) una prova di ostetricia.

2. La prova di specialita' e' a scelta della commissione; in tutti i casi il candidato e' tenuto a sostenere la prova di odontoiatria e protesi dentaria.

3. La durata delle prove di cui alle lettere a) e b) e' di almeno quarantacinque minuti; la durata della prova di ostetricia e' di almeno quindici minuti.

Art. 73

1. Per le singole prove ai osservano le seguenti modalita':

  1. a) la prova di medicina si deve svolgere preferibilmente in una corsia ospedaliera o in ambulatorio, allo scopo di poter saggiare la capacita' tecnica del candidato nel rilevare i sintomi di piu' forme morbose.

2. Su di un ammalato designato dalla commissione il candidato formulera' per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico ragionato, atto a provare la sua cultura generale anche nelle discipline fondamentali.

3. Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, eventualmente, richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeiologico, e deve eseguire quelle ricerche che la commissione riterra' opportune.

4. I commissari, anche con interrogazioni, si accertano, oltre che della capacita' tecnica del candidato nel detto rilievo dei sintomi, delle sue conoscenze sul valore diagnostico dei sintomi rilevati, della sua cultura in fisiologia, patologia ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio professionale, ed infine della sua maturita' nel giudizio prognostico, nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche e nella ricettazione.

5. La prova della specialita' verte su di un caso clinico, con particolare riguardo, oltre che alla diagnosi ed alla prognosi, alla terapia;

  1. b) la prova di chirurgia e' analoga nelle modalita' e nei fini a quella di medicina.

6. Al candidato, in luogo di ricerche di laboratorio, viene richiesta la dimostrazione della sua capacita' pratica nella confezione di apparecchi e in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorsi d'urgenza.

7. Debbono essere altresi' saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

8. Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato e' particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre, per cio' che si riferisce alla tecnica operativa, le interrogazioni sono limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

9. Al candidato possono anche essere rivolte domande sulla valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;

  1. c) nella prova di ostetricia il candidato, con l'esame di un caso clinico, ed, eventualmente, con manovre sul fantoccio, deve dimostrare la sua cultura e la sua capacita' tecnica nella fisiopatologia, nella semeiotica, nella clinica e terapia ostetrica.

Art. 74

1. Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in tre sottocommissioni: una per ciascuna prova.

2. Le sottocommissioni per le prove di cui alle lettere a) e b) dell'art. 72 sono composte di quattro membri, la sottocommissione per la prova di ostetricia e' composta di tre membri.

3. Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialita' di cui all'articolo stesso, il presidente della commissione ha facolta' di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialita', il professore della sede.

§ 5. Esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Art. 75

1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono in una prova scritta, una orale e una pratica.

2. Per le singole prove si osservano le seguenti modalita':

  1. a) la prova scritta consiste nella trattazione di un quesito concernente applicazioni delle dottrine fondamentali della chimica.

3. La commissione propone, per questa prova, tre temi relativi a rami diversi della chimica. Il candidato ha facolta' di scelta.

4. I quesiti debbono contenere i dati necessari per lo svolgimento.

5. E' consentita la consultazione di tabelle, purche' contengano soli dati numerici;

  1. b) la prova pratica, con relazioni scritte, comprende una analisi qualitativa ed una analisi quantitativa.

6. La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non piu' di cinque acidi e di cinque basi. Sono escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico.

7. La prova di analisi quantitativa consiste nella preparazione e determinazione di due sostanze.

8. Per la prova di analisi qualitativa i miscugli sono tanti quanti sono i candidati. Per la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun candidato le stesse sostanze da determinare, variandone le proporzioni. In entrambi i casi l'assegnazione del miscuglio da esaminare e' fatta per estrazione a sorte.

9. Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci ore consecutive ed e' loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi.

10. Per la prova di analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci ore al giorno, per due o tre giorni consecutivi, secondo il giudizio della commissione esaminatrice, ed e' loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi;

  1. c) la prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura generale del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni.

11. I candidati laureati in chimica industriale e in chimica e farmacia possono richiedere che l'esame di cultura generale in chimica verta specialmente sulle sue applicazioni.

§ 6. Esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 76

1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono in una prova pratica e in una prova orale.

  1. a) La prova pratica, con relazioni scritte, consta delle seguenti parti:

    1. 1) analisi qualitativa di un miscuglio di sali contenente non piu' di due basi e di due acidi;

    2. 2) reazioni di riconoscimento e saggi di impurezza su due farmaci, secondo la farmacopea ufficiale del Regno; uno dei saggi deve comprendere un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni apprestate;

    3. 3) preparazione di un medicamento della farmacopea e spedizione di una ricetta.

2. I prodotti di cui ai saggi indicati nei nn. 1) e 2) sono tanti quanti sono i candidati e vengono assegnati per estrazione a sorte; il medicamento da preparare e la ricetta da spedire possono invece essere gli stessi per tutti i candidati.

3. Per ciascuna di queste operazioni e' consentito un tempo massimo di otto ore.

  1. b) La prova orale, di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni sopra argomenti di chimica farmaceutica, tossicologia e tecnica farmaceutica riferentisi ai farmaci iscritti nella farmacopea.

4. Il candidato deve anche dimostrare la sua conoscenza della dosologia, delle droghe e delle piante officinali, e rispondere sull'arte del ricettare.

§ 7. Esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

Art. 77

1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in prove scritte e grafiche e in una prova orale.

2. Nella domanda per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami dell'ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioe':

  1. 1) costruzioni edili;

  2. 2) costruzioni di ponti, strade e ferrovie;

  3. 3) costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque;

  4. 4) impianti di industrie elettrotecniche;

  5. 5) impianti di industrie meccaniche;

  6. 6) impianti di industrie chimiche;

  7. 7) impianti di industrie chimico-agrarie;

  8. 8) miniere e metallurgia;

  9. 9) architettura e costruzioni navali;

  10. 10) costruzioni navali e meccaniche;

  11. 11) costruzioni aeronautiche.

Art. 78

1. Le prove scritte e grafiche sono date e consistono:

  1. a) nello svolgimento di un progetto elementare di costruzioni civili;

  2. b) nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria scelto dal candidato.

2. I temi debbono essere scelti e preparati in modo da consentire al candidato di toccare anche problemi non strettamente attinenti al ramo cui il tema appartiene.

3. Essi non possono avere per oggetto argomenti la cui risoluzione richieda speciale pratica di cantiere o di officina, ne' progetti di speciali apparecchi industriali, o di singole macchine.

4. I temi debbono essere corredati dai principali dati numerici relativi al loro svolgimento.

5. I candidati che desiderino sostenere gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, oltre alle prove suddette, debbono sostenerne anche una di ricerca e dosamento di uno o due elementi di un minerale o prodotto metallurgico.

Art. 79

1. I temi debbono contenere l'indicazione del tempo concesso ai candidati per lo svolgimento, che deve essere non superiore a due giorni.

2. Per lo svolgimento della prova supplementare, per coloro che sostengono gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, e' concesso un tempo massimo di dieci ore.

3. I candidati possono portare con se', per le prove scritte e grafiche, soltanto i necessari oggetti di cancelleria e di disegno (eccetto la carta di qualsiasi tipo il regolo calcolatore ed i manuali di ingegneria o di calcoli numerici.

4. L'orario giornaliero per le prove scritte e grafiche non puo' essere superiore a dieci ore consecutive, con un intervallo per la refezione, che si deve consumare nei locali di esame.

5. Al termine di ogni giorno di prova i manoscritti ed i disegni sono ricoperti di carta velina, incollata per tutta la lunghezza dei bordi, timbrata con bollo speciale da un commissario e firmata da lui, allo scopo di impedire al candidato di apportare qualsiasi modificazione ai lavori gia' fatti pur essendogli consentito di consultarli nei giorni seguenti. E' fatto divieto ai candidati di distruggere ed asportare alcun foglio, sia pure contenente minute od abbozzi di disegno.

6. Alla fine di ogni giornata il candidato deve restituire tutti i fogli di carta di qualsiasi specie che gli sono stati consegnati: essi sono contati e controllati.

7. E' annullata la prova del candidato che non ottemperi a quest'obbligo.

8. I candidati non possono allontanarsi dai locali della prova prima della fine dell'orario di ciascun giorno, a meno che non consegnino il tema.

9. Il lavoro del candidato che sia uscito prima del termine dell'orario giornaliero, o non si sia presentato all'inizio della prova nel giorno successivo, e' considerato come ultimato.

Art. 80

1. La prova orale, da sostenersi dinanzi alla commissione plenaria, della durata di almeno trenta minuti, consiste in una discussione sulle prove scritte e grafiche, e in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni teoriche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto. La commissione, pero', ha facolta' di estendere le domande anche agli altri rami.

Art. 81

1. Ogni commissione puo' suddividersi in sottocommissioni, composte ciascuna di non meno di quattro membri, uno dei quali deve, possibilmente, appartenere alla categoria delle persone estranee all'insegnamento superiore.

2. La revisione degli elaborati puo' essere fatta da sottocommissioni secondo il numero dei candidati o dei rami di ingegneria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla commissione plenaria.

§ 8. Esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

Art. 82

1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto consistono in prove estemporanee grafiche e in una prova orale.

2. Per i candidati che posseggono la laurea in architettura le prove estemporanee grafiche sono tre:

  1. a) su tema di composizione architettonica;

  2. b) su tema di carattere decorativo;

  3. o) su tema concernente la scienza delle costruzioni.

3. Per i candidati che posseggono la laurea in ingegneria le prove estemporanee grafiche sono cinque: tre prove uguali a quelle indicate alle lettere a), b) e c), e due altre prove consistenti:

  1. d) nello sviluppo di qualche particolare di progetto architettonico redatto nella prova di cui alla lettera b);

  2. e) nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla commissione.

4. I temi debbono essere svolti ciascuno in un giorno. Il periodo di tempo concesso ai candidati e' indicato dalla commissione.

5. La prova orale, della durata di almeno trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni su argomenti relativi a problemi tecnici e artistici e sulle prove estemporanee grafiche svolte dai candidati.