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Sez. 4, Sentenza n. 1102 del 24/11/1995 Ud. (dep. 31/01/1996) Rv. 205203 - 01

Tribunale per i minorenni - In genere | Richiesta del P.M. di fissazione dell'udienza preliminare innanzi al G.U.P. collegiale per decidere in ordine all'eventuale rinvio a giudizio del minore - Potere del G.I.P. minorile di emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205203-01

Tribunale per i minorenni - In genere

A fronte della richiesta del P.M. di fissazione dell'udienza preliminare innanzi al G.U.P. collegiale per decidere in ordine all'eventuale rinvio a giudizio dell'imputato minorenne, il G.I.P. minorile non ha il potere di dichiarare una causa di proscioglimento o di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto in tale stadio procedimentale non è ancora realizzato il presupposto di operatività previsto da quest'ultima disposizione ("in ogni stato e grado del processo" e non del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 50 bis CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)