Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Testo in vigore al
Art. 3
1. Al capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile e' aggiunta la seguente sezione:
2. SEZIONE III
3. OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
4. Art. 618-bis. - (Procedimento). - Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617.
Art. 4 Clausola compromissoria
1. Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti:
"Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria e' altresi' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La sentenza arbitrale e' soggetta all'impugnazione per le nullita' previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi".
Art. 5 Arbitrato irrituale
1. Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale e' ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, cio' deve avvenire senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N.80.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N.80.
Art. 6 Rinunzie e transazioni
1. L'articolo 2113 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile".
Art. 7 Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali
1. In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.
Art. 8 Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale
1. Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.
Art. 9
1. Il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: CAPO V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO ED A QUELLE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA Art. 145. - (Termine per la nomina del consulente tecnico). - Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei. Art. 146. - (Albo dei consulenti tecnici). - Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro. Art. 147. - (Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).
- Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.
Art. 148. - (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). - Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformita' da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi. Art. 149. - (Controversie in materia di invalidita' pensionabile).
- Nelle controversie in materia di invalidita' pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonche' tutte le infermita' comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
Art. 150. - (Calcolo della svalutazione monetaria). - Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applichera' l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.
Art. 151. - (Riunione di procedimenti). - La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione dev'essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite. Art. 152. - (Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). - Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.
Art. 10 Gratuita' del giudizio
1. L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e' sostituito dal seguente:
"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile".
Art. 11 Patrocinio a spese dello Stato
1. Per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.
2. Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.
3. Lo stato di non abbienza e' desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
4. Se l'istante e' analfabeta la dichiarazione e' sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti.
5. La dichiarazione deve contenere l'indicazione:
1) del reddito di lavoro;
2) delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilita' o comunque il godimento;
3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprieta' o altro diritto reale;
4) dei beni mobili registrati.
6. La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e' punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.
7. Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilita' penali e sulle conseguenze civili cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
8. In qualunque stato della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, puo' su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emano' il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo.
9. Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza.
Art. 12 Stato di non abbienza di persona coniugata o di minore
1. Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi.
2. Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, e' richiesta anche la prova dello stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni.
Art. 13 Ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile.
2. Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile.
3. Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine.
4. Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione.
Art. 14 Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato.
2. Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonche' le spese e indennita' necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacazioni ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa.
Art. 15 Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato
1. Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino alla entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato.
Art. 16 Onere finanziario per la gratuita' del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato
1. I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuita' del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sullo apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
2. L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1973 e' previsto in lire 1.000 milioni.
Art. 17 Costituzione delle preture in sezioni
1. L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' cosi' modificato:
"Gli uffici di pretura possono essere costituiti in piu' sezioni.
Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie".
Art. 18 Costituzione dei tribunali in sezioni
1. L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' cosi' modificato:
"Il tribunale puo' essere costituito in piu' sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie".
Art. 19 Sezione lavoro della Corte di cassazione
1. Presso la Corte di cassazione e' istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.
Art. 20 Disciplina transitoria dei giudizi pendenti
1. Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.
2. I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.
3. Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico.
4. L'appello e' proposto avanti la corte d'appello.
Art. 21 Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari
1. Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro per la grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.
2. Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovra' provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
3. Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovra' essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potra' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.
4. Il Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o piu' corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le universita' degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.
5. Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in piu' sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovra', altresi', essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potra' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.
Art. 22 Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti
1. Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potra' essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il capo dell'ufficio designera' i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
4. Agli altri magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge.
Art. 23 Prove di concorso per l'ammissione in magistratura
1. Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale.