Sez. 1, Sentenza n. 3652 del 09/08/1977 (Rv. 387290 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - IN GENERE - PAGAMENTO DEI DEBITI - LEGITTIMITA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - IN GENERE - PAGAMENTO DEI DEBITI - LEGITTIMITA.*
Il liquidatore di una societa ha, di regola, gli stessi poteri degli amministratori, sol che la sua attivita e circoscritta a tutto cio che e necessario per attuare lo scioglimento della societa medesima, con il limite costituito dal divieto di nuove operazioni (art 2279 cod civ). nel sistema della legge V'e infatti una sostanziale affinita tra l'opera del liquidatore e quella dell'amministratore (artt 2452, 2275, 2392 cod civ), di tal che anche il primo deve agire con la diligenza del mandatario (art 1710 cod civ) ed avendo di mira l'interesse della societa. Risponde indubbiamente all'interesse della societa il pagare i debiti ed evitare cosi che essa incorra nelle procedure concorsuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2279, Cod. Civ. art. 2452
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)