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Sez. 5, Sentenza n. 7477 del 10/04/1985 Ud. (dep. 08/08/1985) Rv. 170236 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESISTENZA DI UN FIDO NON VINCOLANTE E DI TITOLI POSTI ALLO SCONTO - OMESSO PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DA PARTE DELLA BANCA - SCUSABILITÀ DEL FATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170236-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESISTENZA DI UN FIDO NON VINCOLANTE E DI TITOLI POSTI ALLO SCONTO - OMESSO PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DA PARTE DELLA BANCA - SCUSABILITÀ DEL FATTO - ESCLUSIONE.*

L'inesistenza di un Obbligo di pagamento per il trattario, sia rispetto agli importi dei titoli posti allo sconto sia rispetto ad un fido bancario non vincolante, se non nei limiti della reale provvista, non può far sorgere nel traente il convincimento della esistenza di una copertura oltre il limite anzidetto. Ne consegue che l'emissione effettuata, confidando nel pagamento da parte della banca trattaria senza aver compiuto alcun preventivo accertamento, costituisce certamente un comportamento negligente che dà adito alla responsabilità per emissione di assegno a vuoto, essendo tale reato punibile anche a titolo di colpa. (V mass n 164220; (V mass n 165357).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)