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Sez. 5, Sentenza n. 1319 del 22/01/2007 (Rv. 596512 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Condizioni - Infedeltà della dichiarazione - Modalità di accertamento - Segnalazione dell'ufficio delle imposte dirette - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596512-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di IVA, l'infedeltà della dichiarazione, per cui l'ufficio procede a rettifica, è fra l'altro desunta, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dai dati e dalle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente art. 51, che fra le modalità ammesse comprende (secondo comma, n. 5) la richiesta di tali dati e notizie, anche riguardanti un singolo contribuente, ad organi e amministrazioni dello Stato. Qualora, pertanto, l'infedeltà della dichiarazione venga accertata, come nella specie, a seguito di segnalazione dell'ufficio delle imposte dirette, che a sua volta aveva effettuato accertamento nei confronti del medesimo contribuente, nessuna altra indagine in ordine ad essa è tenuta a svolgere l'ufficio IVA, disponendo dei concreti elementi necessari per affermare l'infedeltà, acquisiti in conformità alla legge, senza necessità di presumerla - come sarebbe, peraltro, ammissibile in astratto ai sensi dell'art. 54, secondo comma, ultima frase - o di procedere ad ulteriori indagini.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)