diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6184 del 27/06/1994 (Rv. 487232 - 01)

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Interclusione - Assoluta | Passaggio necessario e passaggio coatto - Presupposti rispettivi - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487232-01

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Interclusione - Assoluta

La nozione di passaggio coatto, cioè del passaggio che può essere concesso "officio iudicis" a norma dell'art. 1052 cod. civ. non coincide con quella di passaggio necessario di cui all'art. 1051 stesso codice. Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato. L'interclusione assoluta o relativa attribuisce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo dal vicino, mentre la concessione del passaggio nell'ipotesi dell'art. 1052 cod. civ. è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)