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Sez. 5, Sentenza n. 662 del 15/01/2014 (Rv. 629298 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Cessionario di beni - Detrazione ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Fondamento e presupposti applicativi.
Stato
decisa il 2014-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629298-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In materia di I.V.A., il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trova titolo nell'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato d.P.R. - secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve, a sua volta, annotarla nel registro degli acquisti - ed è esercitabile indipendentemente dall'effettivo pagamento del tributo da parte del cedente e dal versamento a quest'ultimo di pari importo, in via di rivalsa, da parte del cessionario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)